Contratto a favore di terzo e richiesta di agevolazione “prima casa”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione “prima casa” nel caso di Contratto a favore di terzo (Agenzia delle entrate, risposta 4 luglio 2024, n.145).

L’agevolazione ”prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Tale articolo prevede l’applicazione dell’aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

Nelle ipotesi di acquisto da parte di un minore non emancipato, le dichiarazioni ai fini dell’agevolazione ”prima casa” possono essere rese dal genitore esercente la potestà sullo stesso, per conto del minore, in qualità di legale rappresentante del figlio.

 

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’interpello, l’Agenzia delle entrate richiama la disposizione sul “contratto a favore di terzi” (articolo 1411 c.c.), a norma della quale è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Nelle ipotesi di acquisto immobiliare stipulato con ”contratto a favore di terzo”, dunque, il terzo consegue la titolarità dell’immobile, per effetto della stipulazione.

Tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di ”volerne profittare” tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1411 del codice civile, infatti, la dichiarazione del terzo di ”volerne profittare” consolida l’acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante.

Solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell’acquisto da parte del terzo, che con la dichiarazione di adesione rende irrevocabile l’acquisto, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.

In altri termini, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni ”prima casa”, deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota II-bis, anche la dichiarazione di ”voler profittare” della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto.

 

Nel caso di specie, dunque, non avendo il terzo reso la dichiarazione divolere profittare“, in capo allo stesso non possono sussistere i requisiti per usufruire dell’agevolazione ”prima casa” al momento della stipula dell’atto.

Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di far rientrare le spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli nell’ambito applicativo delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale (Agenzia delle entrate, risposta 3 luglio 2024, n. 144).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Lo stesso articolo, al comma 2, lettera fbis), dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari

Successivamente il comma 190 della Legge n. 208/2015 ha esteso l’esenzione IRPEF per le somme, i servizi e le prestazioni per: la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi anche se non inerenti alla frequenza degli asili nido; per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali.

La menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione tornano utili i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare n. 23/2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera fbis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari.

In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Data l’ampia formulazione della lettera fbis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting.

 

In generale, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che detti rimborsi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera fbis), del TUIR.

In altri termini, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi ”servizi integrativi”.

Ne consegue che le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari, solo se svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica possono rientrare nell’esclusione prevista dalla suddetta lettera fbis).

 

Pertanto, nel caso di specie, in cui una società dichiara l’intenzione di voler rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti, non svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica, le somme rimborsate dal datore di lavoro dovranno essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi

L’Agenzia delle entrate ha risposto a una richiesta di consulenza giuridica relativa al trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria, delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile (Agenzia delle entrate, risoluzione 2 luglio 2024, n. 33/E).

In risposta alla questione portata all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che ai fini fiscali, l’articolo 1 del TUIC prevede che le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all’imposta ipotecaria secondo le disposizioni presenti nel testo unico e nella tariffa allegata. Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti.

L’agenzia rileva che, ai sensi dell’articolo 4, della tariffa allegata al citato decreto, è soggetta all’imposta ipotecaria nella misura di euro 200 la trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.

 

Per quanto riguarda i soggetti passivi delle imposte, l’articolo 11 del TUIC stabilisce che sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale coloro che richiedono le formalità e le volture e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

 

Ai sensi dell’articolo 15 del TUIC possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

  • le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

  • le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

Il successivo articolo 16 prevede, altresì, che sono eseguite con prenotazione a debito dell’imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

  • le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all’art. 316 del codice di procedura penale;

  • le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997;

  • le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell’art. 6;

  • le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell’interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;

  • le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

Tra le ipotesi tassative in cui è possibile utilizzare l’istituto della prenotazione a debito come modalità di riscossione differita dell’imposta, non è previsto, nell’ambito dell’articolo 16 predetto, il sequestro conservativo richiesto nel giudizio di responsabilità contabile, di cui agli artt. 74 e 75 del Codice della giustizia contabile.

Secondo il parere dell’Agenzia, l’applicazione dell’esenzione al sequestro conservativo in esame per le misure adottate nell’interesse dello Stato appare condivisibile allorquando l’azione erariale sia diretta a sanzionare e riparare un danno occorso alle entità territoriali centrali e nazionali, ma non può riguardare soggetti diversi, che pure possono avvantaggiarsi del procedimento cautelare posto in essere dalla Procura contabile.

 

La previsione agevolativa di cui all’articolo 1, comma 2 del TUIC, infatti, ha ad oggetto le sole formalità eseguite nell’interesse dello Stato, ove per Stato deve intendersi unicamente lo “Stato-persona” con esclusione di ogni interpretazione estensiva della definizione.

Come rilevato anche dalla Direzione istante, la giurisdizione contabile riguarda oltre che lo “Stato-persona” anche una serie di soggetti non statali di varia natura (enti pubblici territoriali e non territoriali, società partecipate etc.). Pertanto, in linea con il delineato impianto normativo e di prassi, l’Agenzia ritiene che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possano godere dell’esenzione.

Una volta eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del TUIC, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.

Agenzia delle entrate: in arrivo gli avvisi su anomalie nei dati ISA

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di comunicazione ai contribuenti ISA di elementi o informazioni per semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 luglio 2024, n. 281202).

Al fine di attuare forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria che favoriscano, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale i seguenti elementi ed informazioni:

  • comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;

  • risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.

Con il nuovo provvedimento n. 281202/20204 l’Agenzia individua le anomalie nei dati degli ISA, afferenti al triennio di imposta 2020-2022, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

 

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni potranno accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente verrà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio ai riferimenti dallo stesso indicati, tramite posta elettronica o tramite PEC, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia.

 

I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia, potranno dunque regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Modifiche alle procedure di compensazione di crediti: il punto dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 delD.Lgs. n. 241/1997, introdotte dall’articolo 1, commi da 94 a 98, della Legge di bilancio 2024 e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni (Agenzia delle entrate, circolare 28 giugno 2024, n. 16/E).

L’articolo 11 del D.L. n. 66/2014 prevede specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare.

Per effetto delle modifiche apportate a tale norma dal comma 95 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024, del D.L. n. 7012/2011.

 

L’articolo 1, comma 94, lettera b)18, della Legge di bilancio 2024 ha introdotto, poi, con decorrenza dal 1° luglio 2024, il comma 49-quinquies all’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti, ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

La suddetta diposizione di cui al comma 49-quinquies dell’articolo 37 è stata successivamente sostituita ad opera del comma 2 dell’articolo 4 del decreto Agevolazioni, con decorrenza sempre dal 1° luglio 2024.

La Legge di bilancio 2024 prevede, in particolare, l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.

A titolo esemplificativo, vi rientrano:
a) le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
b) le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della Legge finanziaria 2005 emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, emessi a partire da tale data;
c) le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

 

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:
– sia scaduto il termine di pagamento del debito;
– non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
– non siano in essere piani di rateazione.

 

Per effetto di quanto stabilito dal secondo periodo del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, introdotto dall’articolo 4, comma 2, del decreto Agevolazioni, l’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali
non sia intervenuta decadenza.

In caso di adesione alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione.

 

Al sussistere delle condizioni normativamente previste alla data di trasmissione del modello F24, per il contribuente è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti.

Fa eccezione, per effetto della nuova formulazione del comma 49-quinquies dell’articolo 37, la compensazione dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

Laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.

Il limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle condizioni previste dalla novella normativa, al contribuente è, pertanto, inibita la compensazione:

– dei crediti relativi alle imposte erariali;

– del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;

– del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;

– del credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi;

– dei crediti relativi a bonus edilizi;

– degli altri crediti di natura agevolativa.

 

I contribuenti che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, potranno utilizzare in compensazione gli stess anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

 

Il divieto alla compensazione introdotto dalla novella normativa viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;

  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;

  • del pagamento delle somme dovute.

Infine, nel documento di prassi, vengo chiarite le differenze tra il divieto alle compensazioni introdotto dalla Legge di bilancio 2024, e ridefinita dal decreto Agevolazioni, e il divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 7862/2010, tutt’ora vigente, secondo il quale la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Operatori servizi pubblica utilità: modalità di comunicazione codici identificativi univoci contrattuali

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al provvedimento n. 527125/2018 riguardo alle modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che erogano i servizi di pubblica utilità (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 giugno 2024, n. 278182).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 89757, successivamente sostituito dal provvedimento n. 433608/2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni.

Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria.

 

Il D.L. n. 119/2018 ha introdotto, poi, specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.

Il provvedimento n. 527125/2018, infine, ha dato attuazione alle suddette disposizioni, prevedendo che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati in luogo del codice fiscale per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di interscambio. Tale provvedimento stabilisce che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.

 

Ciò premesso, con il nuovo provvedimento n. 278182/2024, l’Agenzia ha stabilito che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito istituzionale dell’Agenzia, la comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate.

Apre lo sportello di INVITALIA per Contratti di sviluppo Net Zero, Rinnovabili e Batterie

Dal 27 giugno 2024 le imprese possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno degli investimenti volti al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo (INVITALIA, comunicato 26 giugno 2024)

Con il Decreto del 14 giugno 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha previsto a partire dal 27 giugno 2024 l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

 

Tale Decreto MIMIT ha disciplinato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” del PNRR e, in particolare, del sottoinvestimento 1 nella parte che prevede il sostegno agli investimenti privati per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

Il medesimo decreto ha disciplinato, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno di investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 – Investimento 5.1 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie” del medesimo PNRR.

 

Le agevolazioni sono destinate a sostenere progetti di sviluppo industriale e di tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, con costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, realizzati da una o più imprese, finalizzati al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica quali:

  • le batterie;

  • i pannelli solari;

  • le turbine eoliche;

  • le pompe di calore;

  • gli elettrolizzatori;

  • i dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).

I programmi di sviluppo possono, altresì, concernere:

– la produzione dei componenti chiave, riportati all’allegato n. 1 del Decreto, e dei macchinari e delle attrezzature coinvolte nella produzione dei dispositivi di cui sopra. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le produzioni dei componenti chiave devono essere utilizzate principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui sopra; a tal fine l’impresa richiedente è tenuta a dimostrare, in sede di presentazione della domanda, che almeno il 50% del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono i dispositivi utili per la transizione ecologica;

– il recupero delle materie prime critiche, riportate all’allegato n. 2 del Decreto, necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave di cui sopra.

 

Tutti i programmi di sviluppo devono riguardare progetti in grado di determinare una capacità produttiva o di recupero aggiuntiva rispetto a quella esistente. 

Una quota non inferiore al 40% delle risorse disponibili è destinata a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Gli incentivi per i Contratti di sviluppo Net Zero sono disponibili sia per nuove domande sia per domande già presentate a IVITALIA, il cui iter agevolativo risulti sospeso per carenza di risorse.

L’istanza si attiva su richiesta delle imprese, con le seguenti modalità:

  • per nuove domande di contratto di sviluppo, in fase di presentazione del contratto di sviluppo sulla piattaforma dedicata, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla Proposta di Contratto di sviluppo, deve essere caricata anche l’Istanza Batterie – Net Zero e i relativi allegati;

  • per le domande di contratto di sviluppo già presentate che sono sospese per carenza di risorse finanziarie è necessario, a partire dalla data di apertura dello sportello, inviare a INVITALIA l’apposito modulo Istanza Batterie – Net Zero ed i relativi allegati, specificando il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda relativa al Contratto di Sviluppo.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa sulla base di quanto previsto dai regimi agevolativi attivati.

Agenzia delle entrate: le novità 2024 in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

Pubblicati i chiarimenti del Fisco in ordine alle novità in materia di ISA, in applicazione per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, circolare 25 giugno 2024, n. 15).

La circolare si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della Delega al Governo per la riforma fiscale.

 

Alcuni articoli del D.Lgs. n. 1/2024 hanno interessato gli ISA sotto vari aspetti:

  • l’articolo 5 ha modificato l’articolo 9-bis, del decreto ISA, introducendo il comma 2 bis che prevede che “L’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale … tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco”.

La disposizione ha inteso evidentemente adeguare la significatività degli ISA e della loro applicazione al processo di revisione della classificazione Ateco che si concluderà con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025.

Per il periodo d’imposta 2024, dunque, è richiesta una revisione anticipata dei 15 ISA che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.

  • l’articolo 6 del decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 4-ter che potenzia sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione all’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 7 ha ulteriormente modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 5-bis che prevede la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 14 ha, infine, modificato il comma 11, lettere a) e b), dell’articolo 9-bis del decreto ISA, prevedendo l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti.

A seguire, l’Agenzia delle entrate propone una panoramica delle attività di revisione degli ISA in vigore per il 2023.

Si tratta, in particolare:

– degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;

– della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

 

Per i modelli ISA2024 risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste “istruzioni”, “parte generale” ed “istruzioni comuni”, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Al riguardo, l’Agenzia segnala la novità presente quest’anno nel quadro F (dati contabili impresa) che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata in vigore, per il 2023, dell’articolo 1 comma 78 della Legge di Bilancio 2024, che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR.

Anche per gli ISA 2023, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all’acquisizione dei dati “precalcolati”.

 

I benefici premiali del regime ISA sono stati aggiornati dall’articolo 14 del decreto Adempimenti che ha previsto l’incremento:

da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.

Poichè tale incremento delle soglie è da considerarsi in aggiunta rispetto alle soglie precedenti previste e non in sostituzione, nell’ultima parte della circolare l’Agenzia riepiloga quanto previsto dal provvedimento del 22 aprile 2024 in merito ai livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.

Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi

L’Agenzia delle entrate si occupano di chiarire i dubbi dell’interpellante in merito alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 24 giugno 2024, n. 142/E).

Per la corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione non si può prescindere dal D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. ”Codice dell’Amministrazione Digitale” o ”CAD”) e dai relativi decreti attuativi.

Dalla normativa emerge che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità.

Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti e che la procedura sia interamente dematerializzata.

Restano fermi tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati per la deducibilità dei costi e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.

 

Tanto premesso, in merito al caso di specie, laddove siano garantiti i suddetti requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità dei documenti dematerializzati, per l’Agenzia delle entrate nulla osta all’adozione del processo ipotizzato dall’istante.

 

Quanto ai giustificativi che si allegano alle note spese, in generale, essi trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici , in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato con successiva possibilità di distruzione dell’originale.

 

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico va prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.

Tali copie sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

 

Con specifico riguardo, infine, alle modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, con la risposta n. 740/2021 è stato già chiarito che trattasi di servizi soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico.

Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo ed è necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore.

L’Agenzia ricorda che laddove il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell’intervento del pubblico ufficiale.

Compensazione crediti agevolativi e chiarimenti sull’obbligo d’apposizione del visto di conformità 

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate riguardo alla compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi e dal super-ACE e SUll’obbligo di apposizione del visto di conformità (Agenzia delle entrate, risposta 21 giugno 2024, n. 139).

L’articolo 17 del D.LGS. n. 241/1997 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Nello specifico, al comma 2, elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi, altresì, una previsione di chiusura del sistema, secondo cui “il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: hter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore”.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce, che se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

 

Quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione ”accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24.

 

Pertanto, in merito ai quesiti prospettati dall’istante, l’Agenzia ha osservato quanto segue:

  • il credito cd. SuperAce può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997

  • i crediti per interventi edilizi di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 sono ammessi in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;

  • la riscossione del prelievo erariale unico (cd. PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT, avviene con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite i rispettivi codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a debito versati” nella specifica sezione ”Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento ”F24 Accise”.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate afferma che è possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di PREU e di canone di concessione con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti considerate, altresì, le recenti disposizioni che hanno ristretto le ipotesi di cessione dei crediti emergenti da interventi agevolati.

Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti da SuperACE e da bonus per interventi edilizi citati, non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della L. n. 388/2000 limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e all’articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro-tempore vigenti.

 

Quanto, invece, al quesito concernente l’apposizione, sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito SuperACE, del visto di conformità, l’articolo 1, comma 574 della Legge n. 147/2013, dispone che i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In considerazione dell’ampia previsione normativa che genericamente richiama i crediti ”relativi alle imposte sui redditi” e alla sua ratio ispiratrice, l’Agenzia è dell’avviso che tale obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.

Restano, invece, esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa.

 

Nel caso di specie, dunque, l’utilizzo in compensazione del credito da SuperACE non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto.