Superbonus: demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti) (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 59).

Qualora sia installato un impianto solare fotovoltaico, contestualmente ad un intervento ” trainante” antisismico – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, fermo restando che – rientrando l’intervento antisismico tra gli interventi di ” ristrutturazione edilizia” di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Con riferimento, inoltre, agli interventi di efficienza energetica, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ” ristrutturazione edilizia”, il Superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam. In tal caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
La predetta limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.
Considerato, inoltre, che ai fini dell’applicazione del Superbonus, gli interventi trainanti e trainati di efficienza energetica, devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, l’APE convenzionale post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.
La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per tutti gli interventi effettuati su immobili che presentano le caratteristiche sopra richiamate (assenza di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi) indicati nel citato articolo 119, nei limiti e alle condizioni ivi previste, ed è subordinata alla duplice condizione che:
– siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
– che, al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.
Al riguardo, sentito l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA), l’Agenzia ritiene che, poiché la norma esonera solo dal produrre l’APE iniziale, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) effettuati sui predetti edifici, è necessario, in particolare, che per gli interventi di efficienza energetica sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.


Trasmissione dichiarazioni fiscali: presupposti per ottenere l’abilitazione


Se l’attività principale è quella di consulenza aziendale, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” è svolta solo in via secondaria, è possibile ottenere l’abilitazione al servizio ENTRATEL ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni qualora l’attività di consulenza fiscale sia effettivamente svolta con abitualità. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 febbraio 2022, n. 79)


 


Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: (art. 3, co. 3, DPR n. 322/1998).
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico- linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tra gli « altri incaricati individuati con decreto» cui fa riferimento la lettera e) sopra citata, il legislatore ha incluso:
1. le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati alle lettera a) e b) sopra indicate (DM 18 febbraio 1999);
2. le società commerciali di servizi contabili, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia posseduto dai soggetti indicati alle lettera a) e b) sopra indicate (DM 18 febbraio 1999);
3. le società tra professionisti (s.t.p.);
4. le ” associazioni tra avvocati” e le ” società tra avvocati”;
5. coloro « che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale» (DM 19 aprile 2001).
In ogni caso, il soggetto che chiede l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali deve essere in possesso della partita IVA.


Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’istante riferisce che la sua attività principale è quella di consulenza aziendale, riconducibile al codice ATECO 702209, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” (codice ATECO 631111) – già di per sé accessoria all’attività di consulenza fiscale – sembra sia svolta solo in via secondaria.
Tanto premesso, l’istante vorrebbe sapere se può essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici ENTRATEL, ovvero, in alternativa, se l’abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile.
Ne deriva che l’istante per l’Amministrazione finanziaria potrà ottenere l’abilitazione al servizio ENTRATEL – ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni – solo se l’attività di consulenza fiscale, che il “servizio contabile” reso postula, sia effettivamente svolta con “abitualità”.
Per quanto concerne la richiesta di abilitare al servizio ENTRATEL il proprio amministratore unico per procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, la scrivente ha verificato presso le proprie banche dati che l’amministratore unico e legale rappresentante della società non è in possesso di apposita autonoma partita IVA e, conseguentemente, non rientra tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998. In mancanza di detti presupposti quest’ultimo non può, dunque, chiedere l’abilitazione al servizio ENTRATEL, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente.

Vitalizi ex consiglieri regionali: calcolo base imponibile


La quota imponibile dell’assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali deve essere commisurata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo di imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno (Agenzia Entrate – risposta 07 febbraio 2022, n. 78).

Trattamento fiscale da riservare agli assegni vitalizi e di reversibilità e alle quote di assegno vitalizio pro-rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere regionale.


Nel caso di specie, la normativa regionale esclude dall’ambito di applicazione della stessa “i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo”.


Nel presupposto che gli assegni vitalizi e di reversibilità oggetto di rideterminazione siano benefici maturati sulla base di trattenute operate durante la carica elettiva degli aventi diritto (o, nel caso di reversibilità, dei de cuius), già assoggettate a imposizione fiscale nel predetto periodo, in quanto le medesime non erano considerate oneri deducibili, l’Agenzia delle Entrate ritiene che debba permanere l’applicazione della quota non imponibile dell’importo lordo spettante, secondo il


meccanismo previsto dall’art. 52, co. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986, teso a evitare la doppia imposizione fiscale.


In base alla disposizione normativa da ultimo richiamata, gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive di cui all’art. 50, co. 1, lett. g) del Tuir, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. La medesima disposizione prevede che tale quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi.


In relazione agli assegni vitalizi erogati dopo la riforma che ne ha determinato l’abolizione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, al fine di garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della predetta riforma ed evitare duplicazioni d’imposta, che la quota imponibile dell’assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo d’imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno, ovverosia utilizzando il dato storico relativo all’ultimo anno intero di applicazione del regime di ritenute non previdenziali sui vitalizi spettanti ai titolari di cariche elettive, anno in cui ha trovato piena applicazione il meccanismo di calcolo dettato dal cit. art. 52.


Riguardo al caso di specie, la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione va calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo anno di vigenza dell’istituto dell’assegno vitalizio, ossia il 2012, nella misura in cui tali trattenute che hanno alimentato i vitalizi non siano state dedotte, ma abbiano scontato l’imposta.


Bonus edilizi: la proroga per la cessione unica


Prorogati i termini dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022 e dal 7 febbraio 2022 al 7 marzo 2022 per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (Agenzia delle Entrate – provvedimento 04 febbraio, n. 37381).

L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), in vigore dal 27 gennaio 2022, modificando l’articolo 121 del Decreto, dispone che nel caso di opzione per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, il credito può essere ceduto dai medesimi ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione. Anche nel caso di opzione per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti, non è consentito effettuare una successiva cessione. Allo stesso modo i crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, di cui all’articolo 122 del Decreto, possono essere ceduti senza facoltà di successiva cessione.
L’articolo 28, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 4 del 2022 prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Considerato che il citato decreto-legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi viene aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, a partire dal 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 119 del Decreto, introdotto dalla Legge di bilancio 2022), con il provvedimento n. 2022/37381, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, viene prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In particolare, viene prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto e per l’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del Decreto, relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 quello prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto. Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.


Sospensione dei termini per il settore sportivo: chiarimenti


La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, in favore del settore sportivo, la sospensione fino al 30 aprile 2022 dei termini dei versamenti tributari e contributivi, nonché degli adempimenti contributivi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale sospensione non si applica a tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma solo a quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento secondo la previsione del DPCM 24 ottobre 2020. (Circolare 4 febbraio 2022, n. 3/E).

Da Gennaio ad Aprile 2022 è stabilita la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (art. 1, co. 923 e 924 della Legge n. 234 del 2021).
Detta sospensione segue ad una serie di altre precedenti che sono state già disposte in favore del settore sportivo, particolarmente colpito dagli effetti economici negativi del Covid-19. In particolare:
– dal 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 (art. 61, co. 5, “Decreto Cura Italia” e art. 127, “Decreto Rilancio”);
– dal 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 36, “Legge di Bilancio 2021”).
In base ai requisiti soggettivi previsti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve ritenersi compresa nell’agevolazione solamente una parte dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti prevista dal “Decreto Cura Italia”. Infatti, a differenza di quest’ultima, la sospensione della Legge di Bilancio 2022 riguarda non tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma soltanto quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.


La sospensione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, sotto il profilo oggettivo, riguarda:
– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Devono ritenersi esclusi dalla sospensione i versamenti in scadenza relativi all’IRAP, che non costituisce un’imposta sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nella sospensione i versamenti le cui scadenze intervengono ordinariamente nel periodo indicato dalla norma, nel senso che devono essere inclusi nell’ambito applicativo dell’agevolazione solamente i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie.


Devono ritenersi esclusi, quindi:
– i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione;
– i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione.


Sono, invece, da considerarsi inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni. Si tratta, in particolare:
– delle rate relative agli importi oggetto di sospensione nel periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 per i quali è previsto il versamento, per il 50 per cento, in massimo 24 rate mensili di pari importo (ossia da gennaio 2021 a dicembre 2022);
– delle rate relative agli importi oggetto di sospensione nel periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 per i quali è previsto il versamento mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Di conseguenza, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, beneficiando delle sospensioni previste dal decreto Cura Italia (periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021), abbiano optato per l’effettuazione dei versamenti in forma rateale, qualora le scadenze delle singole rate ricadano nel periodo di sospensione previsto Legge di bilancio 2022 (1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022), possono ulteriormente sospendere tali versamenti e pagare gli importi dovuti, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per il 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo.


Agevolazione “prima casa under 36”: chiarimenti dal Fisco sulla proroga


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 04 febbraio 2022, n. 3, ha fornito chiarimenti sulle principali novità in materia di Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), tra cui la proroga dell’ agevolazione “prima casa under 36”.

Il comma 151 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, ha prorogato il termine ultimo previsto dal decreto Sostegni-bis (art. 64, co. 9, D.L. n. 73/2021, conv., con modif., dalla L. n. 106/2021) per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, estendendolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.


La legge di Bilancio 2022 non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, che è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui, né il regime di esenzione da applicare.


Resta fermo che per l’applicazione del beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.


A tal riguardo, il cit. art. 64, co. da 6 a 10, è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto.


Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.


È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva di cui all’art. 18, D.P.R. n. 601/1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti richiesti.


Proroga esenzione da imposta di bollo


I chiarimenti del Fisco sulle proroghe dell’esenzione da imposto di bollo previste dalla legge di Bilancio 2022

Certificazioni anagrafiche in modalità telematica


La legge di Bilancio 2022, al fine di semplificare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, interviene sul Codice dell’amministrazione digitale (CAD), estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021.
A tal riguardo, si evidenzia che però la legge in esame non ha apportato alcuna modifica all’ambito applicativo dell’agevolazione avente ad oggetto l’esenzione dall’imposta di bollo per il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica.
Si tratta, in sostanza, dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno e la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.
In via generale, i cittadini residenti in Italia possono richiedere i seguenti certificati: anagrafici di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato civile e di stato di famiglia insieme, di residenza in convivenza, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, di unione civile e di contratto di convivenza. L’elenco dei certificati varia in base ai dati anagrafici registrati dal comune (ad esempio, se si è celibi o nubili, nell’elenco non si troverà il certificato anagrafico di matrimonio).
I cittadini residenti all’estero (iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero – AIRE) possono, invece, richiedere i certificati di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di residenza AIRE, di stato di famiglia AIRE, di unione civile e di contratto di convivenza.


Convenzioni per i tirocini di formazione


La legge di Bilancio 2022 estende a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento originariamente introdotta solo per l’anno 2021.
La disposizione in esame non ha apportato alcuna modifica con riferimento all’oggetto della preesistente agevolazione e ai beneficiari della stessa (soggetti che svolgono tirocini di formazione e orientamento).
L’esenzione, quindi, trova applicazione anche per il 2022 con riferimento alle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento. Si tratta di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.


Fruizione agevolazioni investimenti 4.0 in caso di ritardo nell’interconnessione


Ai fini delle agevolazioni (iper-ammortamento o credito d’imposta) per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno del beneficio, ma determina lo slittamento in avanti della decorrenza per la fruizione dello stesso. Tuttavia, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa. (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 71).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo agli effetti della tardiva interconnessione dei beni al sistema aziendale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni Iper-ammortamento o Bonus investimenti 4.0.
Nel caso esaminato la società ha effettuato investimenti (acquisto e leasing) in beni agevolabili entrati in funzione nel 2018, che però sono stati interconnessi al sistema aziendale alla fine del 2021.
Si chiede se sia possibile fruire dell’iper ammortamento a decorrere dalla data di interconnessione, decurtando i benefici nel frattempo fruiti a titolo di Super-ammortamento.


In base alla disciplina agevolativa dell’Iper-ammortamento è prevista una maggiorazione (150 per cento) del costo ammortizzabile o della quota capitale dei canoni di acquisizione in leasing deducibile dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello “Industria 4.0”. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la maggiorazione è stata sostituita con il credito d’imposta (cd. “bonus investimenti).
In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La fruizione dell’iper-ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene. Solo dalla data di entrata in funzione è possibile iniziare a fruire dell’agevolazione, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper-ammortamento inizia solo da tale successivo periodo.
Le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti.
Pertanto, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del “dies a quo” per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Con riferimento ai beni acquisiti in proprietà, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota di iper-ammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) super ammortamento nei periodi d’imposta precedenti. Va da sé che lo slittamento in avanti del termine iniziale e finale di fruizione dell’iper ammortamento vale anche nell’ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza delle due forme di acquisizione.


In conclusione è possibile affermare che, in caso di interconnessione dei beni agevolabili (4.0) in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione deve ritenersi comunque fruibile l’agevolazione, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

Bonus TV: sospensione finita


I canoni sospesi per il terremoto che ha colpito nel 2016 il centro Italia possono essere versati in 24 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2021, senza sanzioni e interessi. Dai canoni dovuti dal 1° gennaio 2021 riprende l’operatività del regime ordinario, quindi, a prescindere dalla fatturazione dei consumi elettrici, i gestori di energia dovranno emettere almeno una bolletta ogni quattro mesi e, comunque, in tempo per il mese di ottobre, con addebito del canone (Agenzia entrate – risposta 03 febbraio 2022, n. 70).

Con riferimento al canone RAI la sospensione è stata inizialmente prevista dall’art. 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 e, successivamente, dall’art. 48 e dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016.


Il D.L. n. 55/2018, recante ” Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016″, ha introdotto, tra l’altro, apposite disposizioni riguardanti il pagamento del canone di abbonamento ad uso privato nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici ed ha esteso la sospensione del pagamento del canone RAI al 31 dicembre 2020.


Il versamento delle somme oggetto di sospensione è previsto dal 1° gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.


Pertanto, l’agevolazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016 prevede la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020, mentre il canone relativo all’anno 2021 risulta dovuto e non sospeso.


A riguardo, l’Agenzia delle entrate ha confermato che il canone tv ad uso privato dovuto e non addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica per effetto della sospensione dei versamenti deve essere corrisposto autonomamente dai cittadini mediante modello F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021″.


Per quanto attiene, invece, al canone RAI non sospeso dovuto per l’anno 2021, indipendentemente dalla ripresa della fatturazione relativamente ai consumi elettrici, si debba procedere alla riscossione del canone Rai 2021 ordinariamente dovuto dal 1 gennaio 2021 (“canoni non sospesi”) emettendo fatture “con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi e comunque “in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre” come previsto dall’art. 3, co. 4,  D.M n. 94/2016.


Nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi


È disponibile il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare da oggi, 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e del decreto Sostegni Ter. A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 03 febbraio 2022, n. 35873).

In particolare, il modello tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.
L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.
È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).