Regime forfettario dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 al regime forfettario, analizzando in particolare le condizioni di accesso, la permanenza e la fuoriuscita dal regime (Agenzia delle entrate, circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E).

L’articolo 1, comma 54, della Legge di bilancio 2023 ha modificato la disciplina del regime forfettario, stabilendo in particolare:

  • l’innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime fiscale agevolato;

  • l’introduzione di una nuova fattispecie tra le cause di cessazione del regime che, diversamente dalle altre, ne comporta la fuoriuscita già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta e che consiste nel superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Al riguardo, nel nuovo documento di prassi, l’Agenzia delle entrate esordisce con una panoramica generale sulle caratteristiche del suddetto regime e sulle semplificazioni ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi che ne derivano dall’adozione, precisando che esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 54, lettere a) e b), della Legge di stabilità 2015.

Viene chiarito, tuttavia, che i contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono non applicarlo e optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari, comunicando la scelta tramite la prima dichiarazione IVA.

L’omessa comunicazione in dichiarazione dell’opzione non pregiudica l’applicazione del regime ordinario, ma comporta una sanzione amministrativa.

Trascorso, poi, il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

 

I nuovi limiti dei ricavi e dei compensi

A seguito delle modifiche al regime apportate dalla Legge di bilancio 2023, dal 1 gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.

I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100.000 euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta.

Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

 

Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, l’Agenzia riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore.

Ad esempio viene precisato che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100.000 euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività.

Viene, inoltre, chiarito che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1 gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85.000 euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

Contratti di sviluppo: riapre lo sportello di INVITALIA per la presentazione delle domande

INVITALIA ha reso noto che dal 4 dicembre 2023 è nuovamente possibile presentare la domanda per i Contratti di sviluppo con importanti novità (INVITALIA, comunicato 4 dicembre 2023).

Con Decreto Direttoriale del 15 novembre 2023 era stata disposta, a partire dal 22 novembre 2023, la temporanea sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione per i Contratti di sviluppo, necessaria per consentire l’apertura di due distinti sportelli:

  • uno per i programmi di sviluppo turistici;

  • uno per i programmi di sviluppo industriale (compresi i programmi a valere sul regime TPA) e di tutela ambientale.

Diverse le novità per le imprese alla riapertura dello sportello INVITALIA il 4 dicembre 2023.

 

In primo luogo i nuovi progetti prevedono la presenza di non più di 5 imprese tra soggetti proponenti e aderenti, e tra i partecipanti ai contratti di rete.

 

Per quanto riguarda i programmi di tipo turistico, sale a 7,5 milioni la soglia minima per il progetto presentato dal soggetto proponente, mentre in caso di progetti con più soggetti, gli stessi dovranno essere realizzati in comuni limitrofi o nell’ambito di un singolo distretto turistico.

 

Le principali innovazioni riguardano, però, i regimi di tutela ambientale, che sono stati completamente riformati, anche alla luce delle modifiche apportate al Regolamento Generale di esenzione (GBER).

Con il nuovo contratto di sviluppo è ora possibile usufruire degli incentivi a carattere ambientale anche per iniziative finalizzate a:

  • introdurre elementi di circolarità nei processi produttivi;

  • produrre energia rinnovabile per l’autoconsumo;

  • efficientare gli immobili, oltre che i processi produttivi.

Oltre a ciò, sono state introdotte importanti novità anche per i programmi che puntano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

 

Rottamazione quater: entro il 5 dicembre versamento della seconda rata

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato che saranno considerati validi i versamenti della seconda rata della rottamazione quater effettuati entro martedì 5 dicembre (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 1 dicembre 2023).

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

 

Per i contribuenti che hanno adottato un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un limite massimo di 18 rate, la rata di novembre costituisce l’ultima prevista per il 2023.

A partire dal 2024 il versamento delle rate andrà saldato entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, dunque, ha ricordato che i versamenti della seconda rata, effettuati entro il 5 dicembre 2023, saranno ritenuti validi in considerazione dei cinque giorni di flessibilità aggiuntivi, previsti dalla legge, rispetto alla scadenza del 30 novembre 2023.

Verranno, invece, meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo, nel caso in cui:

  • il pagamento non venga eseguito;

  • il pagamento sia effettuato oltre il termine ultimo;

  • il pagamento sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto.

Per il versamento dovrà essere utilizzato il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute che riporta la data del 30 novembre 2023, disponibile in copia anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, effettuando il pagamento in banca, agli ATM abilitati a Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5, tramite circuiti Sisal e Lottomatica, tramite l’App Equiclick utilizzando la piattaforma pagoPa, o in alternativa pagando direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Con il comunicato, inoltre, l’Agenzia ha reso noto l’imminente l’invio delle comunicazioni delle somme dovute destinate ai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quater e che risiedono nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio. Per tali contribuenti, infatti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.

 

Su tali comunicazioni, verranno forniti:

– l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda;

– l’importo da pagare;

– le scadenze e i moduli di pagamento delle rate in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

 

L’invio, come stabilito dalla legge, sarà completato entro dicembre, e la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.

 

Emissione nota di variazione in diminuzione in caso di chiusura fallimento in pendenza di giudizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del ”dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, ex articolo 26 del Decreto IVA, in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi e con riferimento a procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021 (Agenzia delle entrate, risposta 29 novembre 2023, n. 471).

L’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione precedente al 26 maggio 2021, stabiliva che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Tale disposizione disciplinava le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste, tra le quali figurava il “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose“.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.

È stato, inoltre, già spiegato che il legislatore ha limitato la rilevanza del mancato pagamento alle ipotesi di ”procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”, perché solo in tali ipotesi si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ha affermato che, nell’ipotesi di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”, le note di variazione emesse ex articolo 26, comma 2, del Decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).

 

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, trova applicazione il precedente disposto dell’articolo 26 del Decreto IVA e si richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, per l’emissione delle note di variazione in diminuzione.

Aggiornato il modello RAP per la registrazione in modalità telematica degli atti privati

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 novembre 2023, n. 414541).

Al fine di adeguare il modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati al quadro normativo attuale e per agevolarne la compilazione tramite il relativo applicativo web, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello RAP, nonché le relative istruzioni.

In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122).

 

Secondo quanto stabilito, in presenza di determinate condizioni, alla registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.

Con la nuova versione del modello di richiesta è stata anche data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, il quale risulta uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto.

Inoltre, con il provvedimento, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle informazioni contenute nella richiesta di registrazione dei contratti di comodato e dei contratti preliminari di compravendita, nonché dei dati riguardanti il versamento delle imposte di registro e di bollo.

 

La presentazione telematica del modello aggiornato potrà avvenire a partire dal 6 dicembre 2023 e, per agevolare la compilazione e l’invio, nell’applicativo web l’Agenzia ha anche introdotto nuove funzionalità che ne facilitano la navigazione e l’usabilità.

 

Decreto Proroghe: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, n. 278, la Legge 27 novembre 2023, n. 170, di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, che introduce misure urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

La Legge n. 170/2023, in sede di conversione del Decreto Proroghe, ha introdotto alcune novità al testo originario e ha portato alla conferma di molte misure già previste.

 

Tra le misure confermate e che diventano definitive si sottolineano:

  • all’articolo 1, la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40000 euro annui;

  • all’articolo 4, la proroga al 30 novembre 2023 del termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, con inoltre la rimodulazione del versamento della relativa imposta sostitutiva da effettuare in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;

  • all’articolo 6, comma 1, il differimento al 30 novembre 2024 del termine di presentazione della dichiarazione per la comunicazione dei dati nel quadro RS del Modello Redditi PF 2022 dei forfettari;

  • all’articolo 7, l’anticipo al 16 novembre 2023, dei termini per l’utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.

 La Legge di conversione, inoltre, reca con sé novità, tra le quali:

  • l’inserimento dell’articolo 1-bis, intitolato “ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative“, il quale stabilisce che i contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’articolo 18 del D.L. n. 152/1991, in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024, sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni;

  • la sostituzione dell’articolo 2, denominato “proroga di termini per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività“. Pertanto, all’articolo 1, commi 134 e 135, della Legge n. 197/2022, le parole “30 giugno 2023” sono state sostituite dal “15 novembre 2023” e il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2023, è stato abrogato.

  • l’inserimento dell’articolo 3-bis, in merito al differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento “speciale”, il quale stabilisce che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge n. 197/2022 possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovendo le irregolarità od omissioni entro la stessa data;

  • all’articolo 6-quater, l’estensione ai contratti di finanziamento stipulati dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 della possibilità di completare il programma di investimento entro 18 mesi (art. 1, co. 415, Legge n. 197/2022).

Elenchi delegati alle vendite e mediatori familiari: imposta di bollo e tassa concessioni governative

L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere circa la possibilità di applicare l’imposta di bollo di all’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati, nonché l’eventuale versamento delle tasse sulle concessioni governative (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2023, n. 468).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2022, al comma 1, ha previsto l’inserimento nel Titolo II delle disposizioni di attuazione del c.p.c. di un Capo I­bis dei mediatori familiari, istituendone presso ogni tribunale un elenco.

Sulle domande di iscrizione al suddetto elenco decide il comitato previsto dall’articolo 12­ter e coloro che aspirano a tale iscrizione devono presentare domanda al
presidente del tribunale, corredata di determinati documenti a dimostrazione della propria formazione e specifica competenza.

Il comma 11, lettera c) del medesimo articolo 4 del D.Lgs. n. 149/202 ha, invece, previsto la modifica dell’articolo 179­ter delle disposizioni per l’attuazione del 
c.p.c., prevedendo l’istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534­bis e 591­bis del codice al quale possono accedere avvocati, commercialisti e notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata.
Sulle domande di iscrizione a tale elenco decide il comitato che ogni 3 anni deve provvederne alla revisione e all’aggiornamento.

 

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale, all’articolo 1, dispone che ne sono soggetti gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.

Relativamente agli atti indicati nella tariffa si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo, nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Stante tale quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le istanze di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel relativo elenco, scontano l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

 

Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l’articolo 1 del D.P.R. n. 641/1972 individua l’oggetto della tassa in tutti i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa.
Ai sensi dell’articolo 2 del predetto Decreto, concernente la riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell’atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione.
L’Agenzia delle entrate ha ricordato che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative scaturisce dalla richiesta di iscrizione di un soggetto ad un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all’esercizio di una professione, arte o mestiere.
In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l’esercizio dell’attività, arte o professione.

 

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha osservato che l’iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita risulta  abilitante ai fini dell’esercizio delle relative  attività professionali, che non possono essere esercitate altrimenti e, pertanto, trova applicazione la tassa sulle concessioni governative.

Superbonus 90%: contributo a fondo perduto erogato nella misura del 100%

L’Agenzia delle entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Agenzia delle Entrate, provvedimento 24 novembre 2023, n. 411179).

L’articolo 9, comma 3, del D.L. 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, hanno sostenuto nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’IRPEF con percentuale del 90% e in possesso dei seguenti requisiti:

  • richiedente con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

  • richiedente titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;

  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale del richiedente.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 22 settembre 2023, ha poi definito le modalità di attuazione di tale contributo e i termini per la presentazione delle domande di accesso, dal 2 al 31 ottobre 2023.

 

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate, con il nuovo provvedimento del 24 novembre, n. 411179, l’Agenzia ha annunciato che la percentuale per il calcolo del contributo da erogare è pari al 100%.

L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario, dunque, è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta edilizi non utilizzabili

A decorrere dal 1 dicembre 2023 sarà possibile comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito (Agenzia delle entrate, provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221).

Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 104/2023 (Decreto Asset), se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.

 

Riguardo alle modalità per l’effettuazione della suddetta comunicazione, il nuovo provvedimento delle Entrate stabilisce che l’invio avvenga, a decorrere dal 1 dicembre 2023, tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti“, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

Inoltre, tramite il medesimo servizio potranno essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti tracciabili il provvedimento prevede l’indicazione:

  • del protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;

  • di una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti non tracciabili il cessionario deve comunicare:

  • gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

 

In entrambi i casi, va indicata la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

In caso di accoglimento, le comunicazioni sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

Regime IVA applicabile alle cessioni di carburante in deposito fiscale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione dei prodotti all’interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA (Agenzia delle entrate, risposta 21 novembre 2023, n. 465).

L’istante è una società stabilita in uno stato estero che opera nel settore della distribuzione all’ingrosso di carburanti solidi, liquidi e gassosi e prodotti derivati, senza una stabile organizzazione in Italia, ma che ha nominato un rappresentante fiscale.

Tale società intende acquistare e vendere benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, realizzando cessioni a catena a quattro parti con vari soggetti.

Ciò premesso, la società chiede all’Agenzia delle entrate se gli acquisti e le cessioni che la stessa intende effettuar siano non soggetti ad IVA ai sensi dell’articolo 1, commi da 937 a 941, Legge n. 205/2017.

 

In risposta l’Agenzia ricorda che la Legge n. 205/2017 ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2018.

 

Secondo l’articolo 1 della suddetta Legge, infatti:

  • l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA tramite modello F24, senza possibilità di compensazione;

  • il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti;

  • la base imponibile, che include l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è in ogni caso aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. 

Tanto premesso, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulla disciplina del comma 939 dell’articolo 1, della Legge n. 205/2017, evidenziando che la sospensione dell’IVA per le cessioni di beni effettuate nel deposito fiscale rappresenta una misura eccezionale del regime IVA, funzionale a tutelare la ratio antifrode cui si ispira l’intera disciplina.

 

Per quanto concerne i beni custoditi nel deposito fiscale, la ratio legis è quella di allineare sostanzialmente l’esigibilità dell’IVA a quella dell’accisa.

Per quanto concerne, invece, i beni introdotti nel deposito del destinatario registrato, la norma intende allineare l’esigibilità IVA a quella dell’effettiva estrazione del prodotto da detto deposito.

 

Pertanto, con riferimento ai dubbi sollevati dall’istante, l’Agenzia afferma che, il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione dall’IVA (di cui all’art. 1, comma 939, Legge n. 205/2017), a prescindere dalla circostanza che le cessioni in esame possano coinvolgere più di due parti, nonché dal fatto che, nell’ambito dell’operazione di cessione di carburanti, uno dei depositi fiscali coinvolto sia localizzato in uno Stato Membro differente.