I codici tributo da inserire nel modello F24 per effettuare i versamenti legati alla tregua fiscale

Istituiti i codici tributo per sanare le irregolarità compiute dai contribuenti e per fruire delle misure della cosiddetta “Tregua fiscale”, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E).

Le disposizioni della cosiddetta “Tregua fiscale” (art. 1, L. n. 197/2022) entrano nel vivo grazie all’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per fruire di una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (co. 166-173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (co. 174-178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (co. 186-202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (co. 219-221).

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha fornito le istruzioni da seguire e le sequenze di cifre da indicare nel modello F24 per pagare gli importi necessari e mettersi in regola.

 

Regolarizzazione delle irregolarità formali: le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, n. 27629 (emanato ai sensi dell’art. 1, co. 173, Legge n. 197/2022), sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute. In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Per regolarizzare gli errori formali, deve essere indicato l’apposito codice tributo nella sezione “ERARIO” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

 

Se gli errori formali non si riferiscono a un periodo di imposta specifico, si indica l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse; invece nei casi in cui il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento”, bisogna specificare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. 

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

 

Accanto alla sanatoria degli errori formali, l’articolo 1, co. 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede anche un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, che riguardano le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, che possono essere regolarizzate versando sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Anche in questo caso è necessario effettuare i pagamenti entro precise date di scadenza.

 

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una lunga lista di codici tributo da inserire nel modello F24, con le indicazioni sulle modalità di compilazione dei campi. Si specifica che i tributi dovuti per effetto della regolarizzazione in argomento sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione. 
La risoluzione dell’Agenzia, per agevolare i contribuenti, fornisce un’ulteriore tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, in cui sono riportati i codici già esistenti da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

 

La definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. È ammessa la rateazione per gli importi superiori a mille euro. Il relativo modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 febbraio 2023, n. 30294. I codici tributo istituiti sono quelli riepilogati in tabella da TF20 a TF26, per i quali l’Agenzia fornisce, oltre che la denominazione, anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento F24.

 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale: in questo caso la regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l’integrale versamento delle somme dovute entro il 31 marzo 2023 oppure con un pagamento rateale a partire dal 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  

 

In questo caso, i codici tributo da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, unitamente alle modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento, vanno dal codice TF40 a TF43.

Bonus facciate: cessione, da parte dell’erede, delle rate residue di detrazione non fruite

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del bonus facciate si trasmette all’erede che, per effetto di successione e divisione, ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile (Agenzie delle Entrate, risposta a istanza di interpello del 14 febbraio 2023, n. 213).

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un erede che chiede se può esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate su un immobile di sua proprietà, per effetto di successione. L’istante rappresenta che le spese per gli interventi di rifacimento della facciata dell’edificio di cui era proprietario il padre rientrano tra quelle ammissibili alla detrazione (art. 1, co. 219-223, L. n. 160/2019), ma che non è stato possibile perfezionare la pratica di cessione del credito a causa del decesso.

 

Nel fornire risposta, l’Amministrazione finanziaria esamina il quadro normativo di riferimento in merito all’applicazione del bonus facciate e osserva che, dalla documentazione integrativa pervenuta, l’intervento edilizio appare riconducibile a quelli previsti dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 220, Legge 27 dicembre 2019, n. 160), trattandosi dell’isolamento termico che interessa più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

 

L’Agenzia richiama a seguire la circolare del 25 luglio 2022 n. 28/E, con quale ha fornito approfondimenti e chiarisce che gli interventi in questione (iniziati e terminati nel 2021) devono soddisfare i requisiti del Decreto interministeriale 6 agosto 2020 e, in particolare, va redatta ai sensi dell’articolo 8, l’asseverazione che attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprenda la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

L’articolo 9, comma 1, del citato decreto stabilisce che, per gli interventi previsti all’articolo 2 del medesimo decreto, tra i quali sono compresi anche quelli influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

 

Ciò premesso, considerato che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius medesimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato, secondo le modalità ordinariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d’imposta 2021.

 

L’Istante, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d’imposta 2022 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite dalla norma.

Dichiarazione precompilata Iva: disponibile il nuovo servizio per visualizzare e scaricare il modello

A disposizione di imprese e professionisti la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia con i dati relativi all’anno d’imposta 2022. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio (Agenzia delle Entrate, comunicato 10 febbraio 2023)

Disponibile il nuovo servizio per le partite IVA: ad annunciarlo l’Agenzia delle Entrate, in un comunicato del 10 febbraio, nel quale l’amministrazione finanziaria informa imprese e professionisti che è possibile visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. La semplificazione fiscale interessa così anche le Partite Iva, dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati.

 

Possono accedere al nuovo servizio le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. Sono i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Con il provvedimento dello scorso gennaio sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

 

I soggetti indicati possono utilizzare la nuova funzionalità, disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di modificare, integrare e inviare i dati riportati nei differenti quadri e righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per poterla confrontare con i dati presenti nei propri applicativi. È possibile, inoltre, procedere al pagamento dell’Iva a debito, scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate. Il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa.

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”. Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all’interno del portale.

 

La bozza della dichiarazione Iva è stata elaborata grazie ai dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, a quelli della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).

 

La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite Iva e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). Con la realizzazione della precompilata Iva l’Agenzia delle entrate contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

Obbligo dichiarativo dell’imposta di soggiorno a partire dal 2022 solo su modello ufficiale del ministero

A partire dal 2022 scatta l’obbligo dichiarativo sull’imposta di soggiorno da presentare esclusivamente tramite il modello predisposto dal Ministero dell’Economia e delle finanze (Risoluzione del 9 febbraio 2023, n. 1/DF)

L’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno, ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento valido su tutto il territorio nazionale (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) a partire al 2022 va presentato solo sul modello ufficiale ministeriale. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze in risposta al quesito di un contribuente relativamente alla dichiarazione da rendere per le annualità successive al 2020 e 2021. La disposizione prevede che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022.

 

Relativamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, il dicastero chiarisce che i gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione o una comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale, considerando che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del nuovo modello. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno. Il Ministero informa che sul sito internet del Dipartimento sono pubblicate le faq con tutti i chiarimenti in merito all’obbligatorietà o meno della ripresentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 (risposte 8 e 9).

Il modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo, norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento. Del resto, sostiene il Dipartimento, la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati, con le stesse finalità del modello ministeriale, costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dallo Statuto del contribuente (art. 6, Legge n. 212/2000), ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

Aggiornato il modello Iva 74-bis, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023

Il modello concerne le dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori (Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023 (art. 8, D.P.R. n. 322/1998).

 

L’aggiornamento del modello si è reso necessario per renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022. Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto modello e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

 

La dichiarazione prevista dall’art. 8, co. 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dagli interessati entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La trasmissione deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore e rilasciata al contribuente.

 

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.  

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.  

Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730/2023 per la campagna dichiarativa 2023

L’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il Modello 730/2023 unitamente alle istruzioni per la compilazione, da utilizzare per le dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 6 febbraio 2023, n. 34545).

Il provvedimento in oggetto è emanato in base all’art. 1, co. 1, del D.P.R. n. 322/1998, che concerne le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto e prevede, tra l’altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale sono approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

 

Con il provvedimento in argomento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2023 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il Modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta e il Modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il Modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta.

Il provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del Modello 730-1.

Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, Modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale (art. 37, co. 2-bis, lett. c-bis), D.L.gs. n. 241/1997).

L’Agenzia disciplina inoltre la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne autorizza la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Relativamente agli importi, l’Agenzia dispone che gli stessi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

Le dichiarazioni Modello 730 devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate da parte di CAF e professionisti, ovvero i sostituti d’imposta. In ogni caso, i soggetti che prestano assistenza fiscale devono essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni Modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini (art. 43, D.P.R. n. 600/1973).

Il contribuente può servirsi anche della dichiarazione precompilata, che può essere inviata all’Agenzia delle Entrate con o senza modifiche, direttamente o delegando un CAF o professionista, entro il 30 settembre. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

Il modello 730/2023 contiene diverse novità: modificati, per esempio, gli scaglioni di reddito e delle aliquote (sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%).

Sono state rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e di pensione. Per i redditi da lavoro dipendente  è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

Per le pensioni, è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

Per i redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Riguardo alla disciplina del trattamento integrativo, quest’ultimo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Debuttano nel Modello 730/2023 anche le detrazioni per carichi di famiglia, a seguito dell’introduzione, da marzo 2022, dell’Assegno unico per i figli a carico.

Tra le altre agevolazioni, nel Modello 730 è prevista la detrazione per canoni di locazione ai giovani fino a 31 anni non compiuti e quella sulle spese sostenute nel 2022 per l’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti.

Fanno il loro ingresso anche il credito d’imposta sulle spese sostenute per l’attività fisica adattata e quello relativo alle spese di installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili 

Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali.

Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo.

Per tutti i dettagli e le novità si rimanda al testo completo del provvedimento e alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al 6 febbraio 2023.

Modifiche alla disciplina in materia di origine delle merci: nuovi adempimenti dichiarativi

L’Agenzia delle dogane illustra le novità introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine (Agenzia delle dogane, circolare 1 febbraio 2023, n. 2).

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L309) del 30 novembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 20 dicembre 2022.

 

L’articolo 1 del nuovo Regolamento ha stabilito che quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, tale circostanza deve essere riportata nella dichiarazione doganale mediante l’indicazione del numero di riferimento della decisione stessa. Viene quindi estesa anche al titolare di un’informazione vincolante in materia di origine (IVO) l’obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo che, precedentemente, era invece previsto con esclusivo riferimento alle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).

 

Da un lato, la nuova previsione consentirà all’Autorità doganale di gestire e di monitorare in modo più efficace l’utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti, dall’altro introduce un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO.
Al fine della corretta indicazione della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine nella dichiarazione doganale, la circolare specifica le modalità di inserimento dell’informazione per le dichiarazioni sia di importazione che di esportazione.

 

Per contribuire alla ripresa economica delle imprese unionali attraverso la promozione degli scambi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), il Legislatore eurounionale è intervenuto sulle disposizioni in materia contenute nel Regolamento prevedendo semplificazioni con riguardo alle prove di origine.
Dal 1 settembre 2021 è stato introdotto un regime flessibile, in cui talune regole di origine transitorie coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti. L’obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle contenute nella Convenzione PEM, le modifiche introdotte consentono agli esportatori dell’UE di chiedere, a determinate condizioni, il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore nell’ambito della Convenzione PEM.
A tal fine, sono stati integrati gli articoli 61 e 62 del Regolamento che dispongono, rispettivamente, in materia di dichiarazione del fornitore e di dichiarazione a lungo termine del fornitore. 

 

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334, al riguardo, specifica che al momento della compilazione della dichiarazione di origine, il fornitore è tenuto a specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie. Nell’ipotesi in cui non sia stato precisato il quadro giuridico, ai fini della determinazione dell’origine delle merci, si intendono applicate le regole della Convenzione PEM in quanto più restrittive rispetto a quelle transitorie.
Circa la dichiarazione a lungo termine del fornitore viene stabilito che, nell’ipotesi in cui il carattere originario delle merci oggetto di tutte le spedizioni sia lo stesso, viene utilizzata a copertura di invii successivi di merci ad un esportatore o ad un operatore; la medesima può essere redatta anche con effetto retroattivo per merci consegnate prima della sua compilazione.

In ogni caso, ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti della pesca trasformati e del sistema armonizzato, e nel caso in cui non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.

Approvati i dati rilevanti per il 2023 che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli ISA

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili, sempre a partire dal periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27650)

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad individuare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, ha fissato le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati per il periodo di imposta 2022 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili sempre a partire dal periodo d’imposta 2023.

Il co. 4 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il provvedimento in argomento sono individuati i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2023. Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.

Il provvedimento in argomento individua altresì le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2023.
Al riguardo, tale disposizione prevede che “Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”. 

Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.
In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.
In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento del 12 maggio 2022 n. 173.

I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:

  • condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022.

Si rimanda al testo integrale del provvedimento per l’elenco delle attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2023.

INPGI: applicazione del regime di definizione agevolata dei crediti affidati agli agenti della riscossione

L’INPGI ha deciso di applicare le disposizioni previste dalla L. n. 197/2022 (art. 1, co. 231 e seguenti) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Delibera del Comitato Amministratore del 24 gennaio 2023, n. 7).

Le innovazioni oggetto di valutazione da parte del Comitato Amministratore riguardano la regolarizzazione della morosità degli iscritti in coerenza con quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023. 

 

Con Delibera adottata in data 24 gennaio 2023, l’INPGI ha deciso di applicare le disposizioni previste dalla normativa citata (L. n. 197/2022, art. 1, co. 231 e seguenti) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora e di aggio, versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

 

Le disposizioni richiamate prevedono, altresì, che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

 

L’art. 1, co. 251, della L. n. 197/2022 prevede che le suddette disposizioni si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti (D.L.gs. n. 509/1994, D.L.gs. n. 103/1996) tra i quali è ricompreso l’INPGI, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del co. 2, art. 3 del D.L.gs. n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Nel caso in oggetto, l’INPG, tenuto conto che la misura in esame comporta il vantaggio costituito dall’impegno del debitore di assolvere al pagamento dei propri debiti e, quindi, dalla certezza per l’ente previdenziale di veder incrementato il gettito contributivo e il venir meno del contenzioso, ha deliberato di applicare le disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 231) e di riconoscere ai contributi versati con la predetta definizione agevolata la rivalutazione ai fini della determinazione del montante pensionistico a decorrere dalla data di adesione da parte degli assicurati alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

Bonus energia: nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta dicembre 2022

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare, in compensazione, i crediti d’imposta a favore delle imprese, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 gennaio 2023, n. 2/E).

Il D.L. n. 176/2022 (art. 1, co. 1-2) ha introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.

 

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione (art. 17, D.L.gs. n. 241/1997) oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta, con la risoluzione del 12 dicembre 2022 n. 72/E  sono stati istituiti diversi codici tributo. 

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26 gennaio 2023, n. 24252, ha esteso le disposizioni del precedente provvedimento del 30 giugno 2022, n. 253445, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Ciò premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, con il provvedimento in oggetto sono istituiti i seguenti codici tributo così denominati:

  • 7742 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), (art. 1, D.L. 18 novembre 2022, n. 176);  
  • 7743 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), (art. 1, D.L. 18 novembre 2022, n. 176);
  • 7744 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), (art. 1 D.L. 18 novembre 2022, n. 176);
  • 7745 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), (art. 1 D.L. 18 novembre 2022, n. 176).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. 

 

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la “Piattaforma cessione crediti” l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022, n. 253445.

 

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.