Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226, il Decreto 30 agosto 2024, recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13 del D.L. n. 60/2024, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto 30 agosto 2024, possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonchè nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

 

L’articolo 3 del nuovo Decreto chiarisce, poi, che sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonchè i materiali di consumo.

 

Il credito d’imposta è determinato nella misura massima consentita per le grandi imprese dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Si applicano, pertanto, le intensità massime di aiuto indicate dalla Carta.

 

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, l’articolo 5 del Decreto spiega che i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Locazioni brevi: aggiornamento termini e modalità di trasmissione dati dal Ministero dell’interno ad AdE

È stato aggiornato l’Allegato A del decreto interministeriale 11 novembre 2020 recante disposizioni relative ai criteri, ai termini e alle modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 settembre 2024, n. 367923).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto MEF 11 novembre 2020, il Ministero dell’interno rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, trasmessi ai sensi dell’articolo 109, comma 3, del TULPS, in forma anonima e aggregata, per Struttura identificata come risultante dall’Allegato A e dalle relative specifiche tecniche.

 

In attuazione delle disposizioni contenute sempre nello stesso articolo 2, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato “Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l’Allegato A del predetto Decreto che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati, di cui all’art. 109, comma 3 del TULPS, dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate.

Si tratta, in particolare, dei dati elencati nell’Allegato tecnico al Decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”.

 

Gli aggiornamenti apportati all’allegato A del decreto sopra menzionato sono stati trasmessi all’Agenzia delle entrate dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, il quale, contestualmente alla trasmissione degli aggiornamenti, ha anche espresso anticipatamente l’assenso all’adozione del presente atto direttoriale, con la nota del 9 maggio 2024, n. 224277, nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 2, comma 1, del decreto 11 novembre 2020.

Agenzia delle dogane: modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

A partire dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,5%. È quanto comunicato dall’Agenzia delle dogane in un avviso pubblicato sul sito istituzionale il 24 settembre 2024.

Il giorno 12 settembre 2024 è stato pubblicato un comunicato da parte della Banca Centrale Europea che informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo, miranti ad assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine.

 

Il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, ossia il tasso mediante il
quale orienta la politica monetaria.

 

Ne consegue che a partire dal giorno 18 settembre 2024 il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,50%. Invece, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti rispettivamente:

  • al 3,65%;

  • al 3,90%.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali incide sul calcolo degli interessi di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, disciplinati rispettivamente dall’art. 112 e 114 bis del Reg. EU n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione. 

MIMIT, schema di decreto interministeriale sull’obbligo assicurativo per le imprese

Il MIMIT informa che il 23 settembre 2024 si è svolto l’incontro tecnico con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive, durante il quale sono stati illustrati i contenuti dello schema di decreto interministeriale di prossima emanazione relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali ministero delle (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 23 settembre 2024). 

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (articolo 1, commi 101 e ss. Legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

 

Il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal D.D.L. “Ricostruzione’, ora all’esame del Parlamento, che introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.

 

Lo schema di decreto interministeriale, predisposto dal MEF d’intesa con il MMIMIT, definisce:

  • le imprese soggette all’obbligo assicurativo;

  • l’oggetto della copertura assicurativa;

  • le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.

SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

Nuova Sabatini Capitalizzazione: presentazione delle domande per i contributi alle PMI

Il MIMIT ha comunicato che dal primo ottobre le imprese che investono in beni strumentali potranno presentare le domande per i contributi messi a disposizione dalla Nuova Sabatini Capitalizzazione (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 18 settembre 2024).

L’articolo 21 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.
Per tali operazioni l’agevolazione è concessa, nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5 % per le micro e piccole imprese;

  • 3,575 %, per le medie imprese.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la circolare del 22 luglio 2024, n. 1115, ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso e l’erogazione dei contributi riguardanti la “Nuova Sabatini Capitalizzazione“. Tale provvedimento fa seguito all’entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

 

Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro.

 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate da parte delle PMI a partire dal 1° ottobre 2024.

Agenzia delle entrate-Riscossione: pagamento quinta rata Rottamazione-quater

Il 15 settembre è scaduta la quinta rata del piano di Definizione agevolata delle cartelle, originariamente in scadenza al 31 luglio 2024. Grazie, però, ai 5 giorni di tolleranza, i pagamenti effettuati entro il 23 settembre 2024 verranno considerati tempestivi (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 16 settembre 2024).

Per mantenere i benefici della Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della quinta rata entro il 15 settembre 2024, come previsto dal D.Lgs. n. 108/2024.

In considerazione, però, dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

L’ultima rata del 2024 andrà, poi, saldata entro il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella comunicazione delle somme dovute. 

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione rammenta come il Decreto Alluvione, convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, abbia previsto, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del Decreto stesso, la proroga di 3 mesi dei termini e delle scadenze della Definizione agevolata.

 

Infine, ricorda AdeR, in caso di mancato pagamento o di pagamento oltre il termine ultimo o di importi parziali si determinerà la perdita dei benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Una copia della comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Altrimenti, è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.

Qualora si volesse procedere col pagamento in forma agevolata soltanto di alcune cartelle/avvisi contenute nella suddetta comunicazione delle somme dovute, è possibile utilizzare il servizio “ContiTu”.

Istanza per il riconoscimento contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%

È stato approvato dall’Agenzia delle entrate il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%”, con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 18 settembre 2024, n. 360503).

L’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n. 34,/2020, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.

Il contributo spetta alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ovvero alle persone fisiche che godono di qualità di detentore, sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70% del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio.

 

L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’IRPEF con percentuale del 70% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione IRPEF.

L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000.

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza.

 

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto deve contenere le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo;

  • il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale richiede il contributo;

  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;

  • le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto;

  • la dichiarazione che il richiedente è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e la specifica che tale unità immobiliare è adibita o non è adibita ad abitazione principale, ovvero, in alternativa, la dichiarazione che il richiedente non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e che beneficia di detrazione in qualità di detentore;

  • l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;

  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;

  • la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

L’istanza, inoltre, contiene un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo; un quadro B
per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2023 e per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al contributo per l’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70%, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione.

Nell’istanza, infine, è presente un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

 

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente. Tale verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A..

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate effettua la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. 

Le istruzioni operative del Fisco in merito al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale

Con una nuova circolare, l’Agenzia delle entrate illustra in dettaglio l’istituto del concordato preventivo biennale, fornendo chiarimenti su aspetti più generali, su aspetti validi per i contribuenti ISA e per i forfetari ed infine su quesiti specifici in materia (Agenzia delle entrate, circolare 17 settembre 2024, n. 18/E).

L’articolo 17 della Legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del concordato preventivo biennale, per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni. Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale da:

  • coloro che sono tenuti all’applicazione degli ISA;

  • coloro che aderiscono al regime dei forfetari.

Tra le condizioni per l’adesione, rientra il non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro.

Il concordato è precluso, inoltre, a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo.

Ulteriore condizione è non essere stati condannati per determinati reati (D.Lgs. n. 74/2000, articolo 2621 c.c., articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p.).

 

L’adesione alla proposta consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti ISA. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del D.P.R. n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal concordato stesso.

Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli ISA, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime.

L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini IVA.

 

L’Agenzia ricorda che con i due provvedimenti del 28 febbraio 2024, sono già stati individuati i dati da comunicare per l’elaborazione e accettazione della proposta di CPB e le modalità per la trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria.

In particolare, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intende aderire alla proposta di concordato, deve dichiarare i dati contenuti nel modello CPB. Tale modello costituisce parte integrante dei modelli ISA 2024 e di conseguenza è parte integrante dei modelli REDDITI 2024.

I contribuenti soggetti agli ISA potranno, dunque, aderire alla proposta di concordato preventivo biennale avvalendosi del software “IltuoISA_CPB2024“, versione dell’applicativo ISA opportunamente implementata per consentire la gestione del nuovo istituto con riferimento al periodo di imposta 2023.

Per poter ricevere una proposta di CPB, i contribuenti forfettari, invece, devono aver applicato tale regime nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. In particolare, per il primo anno di applicazione del concordato afferente al periodo d’imposta 2024 è necessario che il contribuente abbia applicato nel 2023 il regime forfetario, fermo restando che l’articolo 24 del decreto CPB dispone che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

 

Infine, nell’ultimo capitolo della nuova circolare, l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di concordato può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l’invio del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

Tutela marchi di particolare interesse e valenza nazionale: pubblicato in G.U. il decreto MIMIT

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di garantire la tutela dei marchi di particolare interesse nazionale e prevenire la loro estinzione ha adottato il decreto 3 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro, da parte del Ministero, nella titolarità dei marchi di imprese che cessano definitivamente la propria attività.

Il Decreto ministeriale 3 luglio 2024, recante attuazione dell’articolo 7 della Legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Il decreto, in particolare, prevede due linee di intervento:

  • la prima, che riguarda i marchi collegati a imprese che intendono cessare l’attività;

  • la seconda, rivolta ai marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni.

In relazione alla prima linea di intervento sarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale, con il quale sarà definita la modulistica, la data di avvio della procedura e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere operativo che le imprese dovranno seguire.

 

Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità, l’impresa concederà gratuitamente il marchio con apposito atto.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto MIMIT, l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio deve notificare, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione.

La Direzione generale, entro 3 mesi dalla notifica, deve comunicare all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività. Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.
Il mancato riscontro formale da parte della Direzione generale entro il predetto termine si deve intendere come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.
Nel caso in cui la Direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i
successivi due mesi, deve cedere gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla Direzione Generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.
La Direzione generale, a seguito del subentro, deve poi presentare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di trascrizione per comunicare la variazione di titolarità del marchio.

 

Per la seconda linea di intervento, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.

Mercati delle cripto-attività, adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE

Il D.Lgs. del 5 settembre 2024, n. 129, detta le disposizioni necessarie all’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Il Decreto, che entra in vigore il 14 settembre 2024, riguarda l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relative ai mercati delle cripto-attività.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del nuovo D.Lgs., la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento.

Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal presente decreto. Restano, comunque, fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d’Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti di cui all’articolo 146 del TUB, e alle relative disposizioni attuative (articolo 4, D.Lgs. n. 129/2024).

 

Come stabilito dall’articolo 6, la Banca d’Italia esercita i poteri di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli emittenti di token di moneta elettronica.

La Banca d’Italia e la Consob esercitano, secondo le rispettive competenze, i poteri di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli offerenti o richiedenti l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività, nonchè dei prestatori di servizi per le cripto-attività, sentita l’altra autorità.

 

Poteri di intervento sui prodotti

La Banca d’Italia esercita i poteri di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114 sui token di moneta elettronica.

La Consob e la Banca d’Italia esercitano i poteri di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, sentita l’altra autorità, sui token collegati ad attività e sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

La Consob, dunque, è competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati delle cripto-attività e la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario.

 

Secondo quanto previsto dal Decreto all’articolo 10:

  • la Consob è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima;

  • la Banca d’Italia è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l’Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest’ultima;

  • la Banca d’Italia è competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/1114, alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro.

La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento.

Sempre la Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 64 del medesimo regolamento.

 

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione (articolo 17, D.Lgs. n. 129/2024).