C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per inviare il 730/2022


13 SETT 2022 Quest’anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia, in quanto i modelli sono ancora più completi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 11 settembre 2022)

I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l’università dei figli e molte altre. Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può “autorizzare” un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata. La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali; ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata.
Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per inviare il 730 c’è tempo fino a venerdì 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022.
Novità di quest’anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un’altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato.

Tax Credit Librerie: presentazione istanze


12 SETT 2022 É possibile presentare domanda dal 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022. (MINISTERO DEI BENI CULTURALI – Comunicato 08 settembre 2022)

É possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta riferita all’anno 2021, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
ttps://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.
Con l’occasione si avvisa che per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.
Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

Cessione di ecotomografi ad ultrasuoni: IVA al 5%


Le cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni possono beneficiare, in linea di principio, delle agevolazioni IVA, ossia regime di esenzione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’articolo 124 del D.L. 34/2020 (Agenzia delle entrate – Risposta 09 settembre 2022, n. 446).

In ogni caso, per usufruire del regime di favore in questione, le cessioni dei beni in commento devono rispettare la finalità sanitaria che, in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, costituisce un’ulteriore condizione alla quale è subordinata l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 124 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. In proposito, qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti.
Resta, ad ogni modo, impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di valutare, in sede di controllo, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso di specie, l’effettivo uso sanitario dei prodotti in questione.


Regime Iva prestazioni mediche: chiarimenti dal fisco


L’Agenzia delle Entrate con la risposta 09 settembre 2022 n. 452 ha fornito chiarimenti sul regime Iva di cui all’art. 10, co. 1, n. 18, D.P.R. n. 633/1972 relativo alle prestazioni mediche.

L’art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 esenta da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie.


Il regime di esenzione è, dunque, riconosciuto a condizione che le prestazioni mediche siano:
– dirette esclusivamente alla tutela, al mantenimento nonché al ristabilimento della salute della persona;
– fornite da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge.


Relativamente alla definizione di “prestazione medica”, la Corte di giustizia europea ha evidenziato che tale nozione non si presta ad un’interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute. Anche se le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, da ciò non consegue necessariamente che lo stesso “debba essere inteso in un’accezione particolarmente rigorosa”. Non costituisce causa ostativa al riconoscimento del regime di esenzione la circostanza che gli esami o gli altri trattamenti medici a carattere preventivo siano effettuati su persone non affette da alcuna patologia o anomalia di salute , stante la finalità generale di rendere maggiormente accessibili le cure mediche, riducendone gli oneri di spesa.


Non possono, invece, beneficiare del regime agevolativo le prestazioni mediche effettuate per un fine diverso da quello di tutelare, vuoi mantenendola o vuoi ristabilendola, la salute delle persone. Ai fini del riconoscimento del regime di esenzione occorre, dunque, avere riguardo non alla prestazione medica in quanto tale, bensì alla finalità cui la stessa è sottesa.


Sul piano della prassi amministrativa interna, la circolare n. 25 del 3 agosto 1979 ha chiarito che fruiscono dell’esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di persone o di capitali, enti, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi.


La circolare n. 13 del 28 febbraio 1991 ha, altresì, precisato che sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione anche le prestazioni mediche che non necessitano di un rapporto diretto con la persona (nel caso specifico si trattava delle prestazioni rese dall’odontotecnico) in quanto svolte nell’esercizio delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, cui risultano strettamente e funzionalmente connesse. La risoluzione n. 87/E del 2006 ha, infine, riconosciuto il regime di esenzione alle prestazioni di analisi rese da un laboratorio centralizzato (chiuso al pubblico) ai laboratori associati, che curano i rapporti con i clienti esterni, provvedendo ai prelievi, alla consegna dei risultati e alla fatturazione dell’intera prestazione.


Tanto premesso, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali e di prassi sopra richiamati, si ritiene che i servizi di diagnostica medica, con un alto livello di specializzazione nell’attività di refertazione possono in linea di principio essere ricondotti nell’ambito applicativo del richiamato articolo 10, comma 1, n. 18), in quanto diretti alla tutela dello stato di salute della persona.


Resto al Sud: credito d’imposta per le startup siciliane


Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da COVID-19, la Regione Sicilia ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad accrescere l’efficacia, sul territorio regionale, della misura agevolativa Resto al Sud (INVITALIA – Comunicato 05 settembre 2022).

La Regione rende dunque disponibile, a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia usufruendo dell’incentivo, uno strumento finanziario rafforzato con il quale sostenere il proprio sviluppo e contrastare l’emigrazione di giovani professionisti, in questo periodo di grave crisi economica.
Le istanze dovranno essere compilate nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022 alla pagina dedicata con accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2 e successivamente trasmesse via PEC al Dipartimento Finanze e Credito.
I fondi disponibili per l’anno 2022 ammontano a 1,9 milioni di euro.


L’incentivo messo a disposizione dalla Regione siciliana va a rafforzare il mix agevolativo di cui beneficiano le aziende ammesse a Resto al Sud e consente l’abbattimento di parte delle imposte e tasse regionali.


In arrivo 20 milioni per progetti su elettronica innovativa


09 SETT 2022 Per sostenere lo sviluppo di una competitiva industria nel settore dei componenti e sistemi elettronici, il Mise ha firmato un decreto che assegna 20 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionate dai bandi pubblicati, nel corso del 2022, da Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) e Innovation Actions (IA). (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 08 settembre 2022)


 


Si tratta di due iniziative che rientrano nell’ambito del programma europeo Horizon, per il quale il Ministero ha destinato complessivamente 200 milioni di fondi stanziati dal PNRR, e che puntano a supportare gli investimenti in ricerca e innovazione al fine di rafforzare l’autonomia strategica in settori, come quello dell’elettronica, divenuti asset centrali per l’industria manifatturiera europea.
In particolare verrà finanziata la progettazione, il trasferimento tecnologico e la produzione di nuovi  prodotti, processi e servizi,  o migliorare notevolmente quelli già esistenti, tramite lo sviluppo delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Nanotecnologie, Materiali avanzati, Biotecnologie, Fabbricazione e trasformazione avanzate, Spazio.
Le imprese selezionate dovranno presentare le proposte definitive dei loro progetti entro il prossimo 21 settembre, mentre i termini e le modalità di presentazione delle richieste di agevolazione verranno indicate con un successivo provvedimento dopo che il decreto verrà registrato dalla Corte dei Conti.

Valido l’accertamento notificato all’associazione cessata


È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante (Corte di cassazione – ordinanza 06 settembre 2022, n. 26284).

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’evento estintivo dell’associazione non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, fermo il divieto del compimento di nuove operazioni, essendo venuto meno il perseguimento dello scopo, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta), tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio.


Con specifico riferimento all’ipotesi in cui l’associazione non riconosciuta sia già cessata al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento, inoltre, va richiamata una recente decisione di questa Corte, a cui si deve dare continuità, secondo la quale: “È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973″.


Ne consegue, che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex art. 38 cod. civ., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all’estinzione dell’ente rappresentato e l’intestazione dell’atto all’associazione non riconosciuta, ormai estinta, è funzionale ad individuare il titolo della ripresa e della responsabilità dell’ex rappresentante legale al quale l’atto è rivolto, anche nella sua qualità di “successore”.


Spese di ristrutturazione e gestione di immobile concesso in locazione


La Corte di Cassazione con l’ordinanza 05 settembre 2022 n. 26152 si è espressa sull’indetraibilità delle spese di ristrutturazione e gestione di immobile concesso in locazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA, ai fini della detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis, D.P.R. n. 633/1972, la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa.


In buona sostanza, occorre accertare, in concreto, l’inerenza all’attività di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica. Analoghe considerazioni possono essere svolte, a maggior ragione, per quanto riguarda le spese di ristrutturazione e di ordinaria gestione del cespite.


Nel caso di specie, la CTR ha accertato che il bene per cui è causa è stato concesso in locazione da parte della società contribuente, sicché lo stesso non può dirsi strumentale, né per natura, né per destinazione, all’esercizio dell’attività imprenditoriale-


Ne consegue l’indetraibilità dell’IVA assolta per le spese di ristrutturazione e gestione dell’immobile.


Smart Money, al via la fase due


Parte dall’8 settembre 2022 la seconda fase di Smart Money, l’incentivo promosso dal Mise e gestito da Invitalia che promuove l’incontro tra startup e incubatori e altri soggetti abilitati per realizzare un progetto di sviluppo, favorirne il lancio sul mercato e più in generale migliorare l’ecosistema delle aziende innovative in Italia (INVITALIA – Comunicato 06 settembre 2022).

L’incentivo Smart Money, che ha permesso di erogare quasi 7 milioni di euro, si è rivelato fondamentale per investire sulle imprese con forti potenzialità innovative, che possano trainare il Paese fuori dalla crisi, ma soprattutto verso la trasformazione digitale.
Alla seconda fase, possono partecipare le sole aziende ammesse alla fase precedente, che abbiano ultimato il Piano delle attività ammesso all’incentivo e ricevuto l’interesse di un investitore.
Queste imprese, se ricevono capitali di rischio per finanziare i loro piani di sviluppo, possono infatti richiedere un secondo contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio per un massimo complessivo di 30.000 euro.
L’investimento può essere attuato da 1 a massimo 3 attori dell’ecosistema dell’innovazione, enti abilitati, investitori qualificati o business angels.
Le domande possono essere presentate entro 6 mesi dall’erogazione del saldo delle agevolazioni relative alla prima fase, e comunque non oltre i 24 mesi successivi alla data di ammissione alla fase uno.

Sostegno all’innovazione e ai processi di transizione ecologica e digitale


08 SETT 2022 Diventa operativa l’assegnazione a CDP Venture Capital Sgr di 2 miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli investimenti in startup e PMI innovative, volti a favorire la crescita complessiva dell’ecosistema dell’innovazione in Italia. (MISE – Comunicato 07 settembre 2022)

L’assegnazione avviene in attuazione del decreto infrastrutture ed è accompagnata dall’ulteriore stanziamento di 550 milioni di risorse, previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per supportare i processi di transizione ecologica e digitale attraverso fondi di investimento dedicati e denominati Green transition fund e Digital transition fund.
Si tratta quindi complessivamente di oltre 2,5 miliardi, a cui si sommeranno ulteriori 600 milioni allocati da Cassa Depositi e Prestiti e investitori terzi, come previsto dal decreto infrastrutture. Risorse che andranno a incrementare l’attuale dotazione di CDP Venture Capital che è pari a 1,8 miliardi.
Un significativo apporto di risorse che fungeranno da volano per la crescita del mercato del venture capital italiano che nell’ultimo anno ha superato i 1,9 miliardi di euro (+221% rispetto al 2020).
CDP Venture Capital, partecipata al 70% da CDP Equity (holding di investimenti controllata da Cassa Depositi e Prestiti) e al 30% da Invitalia, opererà consolidando le strategie di investimento attuali attraverso il rafforzamento dell’attività dei fondi operativi e, contemporaneamente, andrà ad ampliare il proprio raggio d’azione con il lancio di nuovi strumenti dedicati ad accelerare la crescita di tutti gli attori del mercato dell’innovazione.