Accertamento induttivo e inadempienze del professionista incaricato


La Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 luglio 2022, n. 22422 ha fornito chiarimenti sulla responsabilità del contribuente in caso di accertamento induttivo per inadempienze del professionista incaricato.

L’art. 39, D.P.R. n. 600/1973 attribuisce all’amministrazione finanziaria la possibilità, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di ricorrere alla ricostruzione induttiva del reddito avvalendosi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Successivamente, l’Ufficio determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio dalle scritture contabili.


Relativamente al caso di specie, ossia in caso di dichiarazioni dei redditi non presentate per inadempienza del professionista incaricato, tale circostanza non rende legittimo l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di una ricostruzione secondo il metodo induttivo del reddito della società.


In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, che grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 472/1997, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non è superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.


Più in generale, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.


Di fatto, come già chiarito dalla Corte, il contribuente non assolve agli obblighi dichiarativi con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.


Accertamenti bancari: nessun obbligo di contraddittorio


In caso di accertamenti bancari, l’amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo ad invitare il contribuente ad un contraddittorio endoprocedimentale e nel sollecitare ulteriormente il contribuente ad integrare la documentazione giustificativa dei movimenti bancari (Corte di Cassazione – ordinanza 15 luglio 2022, n. 22451).

In tema di accertamento delle imposte, la ricostruzione della base imponibile, mediante le risultanze degli accertamenti bancari di cui all’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.


Secondo un indirizzo ormai consolidato di questa Corte, qualora l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale; ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente.


Fisco: nuove precisazioni sul Superbonus


In tema di Superbonus, forniti chiarimenti sulla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e versamento di un secondo acconto sul prezzo della compravendita entro il 30 giugno 2022 (Agenzia delle entrate – Risposta 20 luglio 2022, n. 384).

Nel caso di specie, il contribuente ha sottoscritto con una società un contratto preliminare di compravendita di una unità immobiliare al piano terra di un edificio in corso di costruzione e chiede se:
– in caso di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022, possa comunque trovare applicazione l’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 ( sisma bonus acquisti), nella misura del 110 per cento, con applicazione dello sconto in fattura previsto dall’articolo 121 del decreto legge n.34 del 2020;
– nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in forza del predetto contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita pari a euro 100.000 possa fruire sisma bonus acquisti, nella misura del 110 per cento e optare per lo sconto in fattura.
L’Agenzia chiarisce che qualora l’Istante sottoscriva il contratto definitivo di compravendita successivamente alla predetta data del 30 giugno 2022, non potrà applicare la detrazione con l’aliquota più elevata del 110 per cento, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Potrà, invece, applicare la detrazione di cui al citato articolo, 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 con le aliquote ivi previste (75 per cento o 85 per cento, a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore), essendo tale disposizione vigente fino al 31 dicembre 2024, ed esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.


Prodotti energetici: rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti


Con riferimento ai prodotti energetici e alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022, si fornisco chiarimenti sugli adempimenti per gli esercenti (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Circolare 11 luglio 2022, n. 27)

Il Mef, con il decreto 24 giugno 2022, all’art. 1, comma 1, lett. a), opera un’ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate da precedenti analoghi interventi di riduzione.
A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 restano vigenti le aliquote di accisa specificate ai punti 1), 2), 3) e 4) del suddetto comma 1 per i seguenti prodotti energetici:
– benzina: euro 478,40 per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
 gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
Le stesse fanno seguito a quelle previste da ultimo, con disposizione di rango primario, dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/22 per il periodo che va dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022 (si rinvia alla circolare n. 23/2022 del 8 giugno 2022).
In esecuzione ed in conformità ai criteri sanciti dall’art. 1-bis, comma 8, del decreto-legge n. 21/22 che delimitano il campo di applicazione del decreto interministeriale, il D.M. 24 giugno 2022 con riguardo al periodo di vigenza della nuova rideterminazione delle aliquote di accisa reitera:
– all’art. 1, comma 2, per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA), la disapplicazione fino al termine del 2 agosto 2022 della specifica aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale dal punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA;
– all’art. 1, comma 3, l’obbligo di comunicazione, entro il 9 agosto 2022, delle giacenze degli stessi prodotti rilevate, alla fine della giornata del 2 agosto 2022, nei serbatoi dei depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA nonché degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25. I dati dei quantitativi fisici sono trasmessi dagli esercenti al competente Ufficio delle dogane tramite PEC ovvero per via telematica. Si rinvia alle istruzioni operative emanate con la circolare n. 11/2022.

Fondo straordinario per il sostegno ETS: termini e modalità per le istanze


Fissati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 12 luglio 2022, n. 134).

L’articolo 13 – quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe.
L’articolo 14, comma 1, del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, ha incrementato il sopra citato Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
L’articolo 1-quater del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha incrementato la dotazione del Fondo in questione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici.
In attuazione delle sopracitate previsioni normative, è stato adottato Decreto Interministeriale 10 gennaio 2022, recante l’attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i criteri di ripartizione dell’importo di 20 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
I soggetti individuati dall’art. 1 quater del D.L. 73 del 25 maggio 2021 affinché possano ricevere il contributo a fondo perduto previsto, devono possedere i seguenti requisiti:
– essere titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
– avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da Covid19;
– essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata “Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021” disponibile all’indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022 fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.
È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo.


DL AIUTI: pronti i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120 mila euro


Pubblicati sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione i nuovi modelli per presentare l’istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva.  (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – Comunicato 18 luglio 2022).

Il Decreto Aiuti (DL n. 50/2022 convertito in Legge n. 91/2022), modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.
Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.
La Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.
La Legge n. 91/2022, infine, rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Inoltre il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Regime Impatriati: per la proroga serve il versamento per intero


Un cittadino che intende beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori “impatriati” ma si è accorto che la somma versata, pari al 10%, per aderire al rinnovo dell’agevolazione è inferiore a quanto dovuto, non può effettuare il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso. In tal caso, non è possibile fruire dell’estensione del regime di favore per ulteriori 5 anni (Agenzia Entrate – risposta 18 luglio 2022 n. 383).

L’art. 5, co. 1, lett. c), del decreto “Crescita”, ha inserito nell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, il comma 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al regime speciale per lavoratori impatriati si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. La proroga è prevista anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.


Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che i cittadini che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli impatriati, possono optare per l’estensione del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.


Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione. In particolare, il provvedimento prevede che i soggetti per i quali il primo periodo di fruizione dell’agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo. Pertanto, i soggetti, come quello del caso di specie, che terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.


Tanto premesso, laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.


Resta però salva la possibilità di recuperare quanto versato ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.


Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP


Il Fisco chiarisce l’applicabilità delle nuove disposizioni nell’ambito dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) introdotte dal decreto semplificazioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 15 luglio 2022, n. 40/E)

Il decreto semplificazioni (articolo 10 del decreto- legge 21 giugno 2022, n. 73) ha modificato l’articolo 11 del Decreto Irap (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Il nuovo decreto prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:
– la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP);
– la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP);
– la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis. 1, del decreto IRAP).
Inoltre, prevede, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni:
– la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4, del decreto IRAP);
– la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP).
La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente).
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).
A tal riguardo, si forniscono le modalità di compilazione del modello IRAP 2022, in particolare le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS:
– nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
– i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
– nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
– nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4- bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).


Gruppo Iva: chiarimenti sulla garanzia dei rimborsi


La società capogruppo, se coincide con la controllante IVA, cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione, è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo. Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell’ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior rischio fiscale (Agenzia Entrate – risposta 15 luglio 2022, n. 381).


 


Ai fini della costituzione di un gruppo Iva, vale il principio del cosiddetto ” all in all out”, secondo il quale, se si intende costituire un gruppo IVA, tutte le società stabilite in Italia legate devono obbligatoriamente esercitare l’opzione, pena il recupero degli eventuali vantaggi indebitamente conseguiti dall’esclusione di talune società e, in caso di perseveranza nella violazione, lo scioglimento del gruppo IVA.
Il rappresentante del gruppo è individuato nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo IVA il controllo previsto dall’articolo 70- ter, co. 1, Decreto IVA (c.d. “vincolo finanziario”).
In relazione al rimborso del credito Iva, il legislatore tributario, al pari di quello civile, ha disposto, dunque, che il rimborso del credito IVA sia tutelato da un sistema complesso di garanzie.
Il codice civile prevede, infatti, oltre alla generica garanzia sottostante ad ogni rapporto debitorio, secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, un ulteriore sistema di garanzie a protezione del credito stesso. In particolare, è possibile aumentare il numero dei soggetti passivi che, obbligandosi personalmente verso il creditore con il proprio patrimonio, garantiscono l’adempimento di una obbligazione altrui.
Ugualmente, la norma tributaria, prevede che, a fronte del rimborso, il contribuente (ove non esonerato) presti, in aggiunta alla generica garanzia data dal suo patrimonio, un’ulteriore garanzia mediante “cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito, o da un’impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione”.
Tuttavia, attesa l’onerosità delle disposizioni sopra richiamate, il legislatore ha previsto a beneficio di alcuni soggetti in possesso di determinati requisiti, una semplificazione delle modalità di prestazione della garanzia prevedendo che per i gruppi di società, con patrimonio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’art. 2359 del codice civile.
Pertanto, per effetto della richiamata disposizione, la società capogruppo o controllante può assumere, per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso, l’obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, “fideiussore” della controllata. In tal caso, la controllante assume direttamente l’obbligo di restituire le imposte indebitamente rimborsate alle società del gruppo che ne hanno fatto richiesta.
Al riguardo, con riferimento alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che la società capogruppo, se coincide con la controllante IVA (cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione), è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo.
Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell’ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior rischio fiscale.
Tanto premesso, nel caso di specie, il rappresentante fiscale non può essere equiparato alla società capogruppo, rispetto al gruppo IVA cui si riferisce il rimborso, soggetto nato per assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni IVA effettuate dai soggetti ad esso partecipanti. Manca, infatti, quell’alterità soggettiva e patrimoniale che caratterizza la forma di garanzia mediante assunzione diretta della responsabilità da parte della capogruppo, essendo il rappresentante parte stessa del gruppo IVA e già responsabile solidalmente con tutti gli altri soggetti partecipanti delle somme eventualmente accertate in capo al gruppo IVA.

Superbonus: nuovi chiarimenti dal Fisco


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su un’unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della società proprietaria dell’immobile (Agenzia delle entrate – Risposta 15 luglio 2022, n. 380).

Nel caso di specie, la contribuente detiene in locazione con il coniuge un’unità immobiliare censita in Catasto in categoria A/2, di proprietà della società S.r.l. di cui è socia, che è ubicata al piano superiore di un edificio nel quale, al piano terreno, si trovano dei locali di proprietà della medesima società adibiti ad attività commerciale.
Al riguardo, nell’evidenziare di non svolgere alcuna attività lavorativa, precisa che la predetta unità immobiliare è funzionalmente indipendente ” avendo un libero accesso dalla strada pubblica e essendo anche dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas”.
Avendo intenzione di eseguire degli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (quali il c.d. “cappotto termico”, l’installazione di pannelli solari fotovoltaici con relative batterie di accumulo, la sostituzione dell’attuale impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore nonché la sostituzione di tutti gli infissi), chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del Superbonus.

In linea di principio, inoltre, in applicazione di un criterio “oggettivo” che valorizza l’utilizzo effettivo dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile medesimo (proprietario, possessore o detentore), non rileva, ai fini del Superbonus, che l’immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica « al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società.
Va, tuttavia, precisato che il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all’impresa. Tale preclusione sussiste anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ritiene pertanto che l’ Istante, in quanto socia della società a responsabilità limitata proprietaria dell’immobile, non possa fruire del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, a nulla rilevando che detenga l’unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.