Indennità per collaboratori sportivi: obblighi di certificazione fiscale


Chiarimenti fiscali sull’indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 giugno 2022, n. 345)

Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria la Società istante è stata individuata quale entità del Governo deputata ad erogare nel 2021, l’indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19.
Il predetto emolumento è stato considerato dall’ Istante non imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed è stato quindi dalla stessa erogato ai percettori senza esser assoggettato ad alcuna ritenuta. Tale indennità a sostegno dei collaboratori sportivi, come detto erogata nel 2021, non si presenta come una novità essendo una sorta di “riproposizione” di quella riconosciuta per il mese di marzo 2020 e per i mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020.
Ciò rappresentato l’ Istante chiede, nella sua qualità di sostituto di imposta, chiarimenti in ordine agli obblighi certificativi di cui all’articolo 4, comma 6- ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 riferibili all’indennità per i collaboratori sportivi qui in esame e dalla stessa ex lege erogata.
Per il Fisco, nel caso di specie, l’Istante dovrà trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle certificazioni di cui al richiamato articolo 4, comma 6- ter del d.P.R. n. 322 del 1998, gli emolumenti non imponibili ai fini delle imposte sui redditi erogati ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 73 del 2021 entro il entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.
In relazione alle indennità in esame erogate dall’ Istante dovrà essere compilata la Sezione ” Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi”, indicando:
– nel punto 1, quale causale del pagamento effettuato, la lettera “N” – ” indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
– in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici”;
– nel punto 2, l’anno “2021”;
– nel punto 4, va indicato l’importo complessivo delle indennità corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito, che deve essere riportato nel successivo punto 7, nel quale vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta;
– nel punto 6, è necessario indicare il codice “22”, utilizzato per individuare i redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.


Industria tessile: determinata la percentuale del credito d’imposta


Determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 giugno 2022, n. 236366)

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.


 


ISA: in arrivo le anomalie pubblicate nel cassetto fiscale del contribuente


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 23 giugno 2022, n. 237932, ha individuato le irregolarità nei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il triennio 2018-2019-2020 che saranno pubblicate nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati.

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i seguenti elementi ed informazioni:


– comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;


– risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle precedenti comunicazioni.


I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.


Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.


Le comunicazioni sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.


All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline) l’utente visualizza un avviso personalizzato e, se ha registrato i propri contatti, riceve tramite posta elettronica e/o SMS (Short Message Service), un messaggio con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni.


I contribuenti, in relazione alle comunicazioni possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.


I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


ZFU Centro Italia: istituzione e ridenominazione dei codici tributo


Istituito il codici tributo Z165 e ridenominato il codice tributo Z164 per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 24 giugno 2022, n. 32/E).

L’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, l’articolo 57, comma 6, è intervenuto per disporre la proroga per gli anni 2021 e 2022 del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi e per estendere le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021.
Per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “Z165” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2022) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.
Con risoluzione n. 47/E del 13 luglio 2021 è stato istituito il codice tributo “Z164”, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione prevista dal citato articolo 57, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2021.
Tanto premesso, il codice tributo “Z164” è ridenominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2021) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

Fisco: tutte le regole aggiornate sul Superbonus


L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.

La circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative.
Il documento si focalizza su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all’agevolazione e, infine, sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.
In seguito alle modiche normative, da ultimo apportate dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.


Iva: modifiche per le prestazioni rese ai ricoverati e accompagnatori


Il DL n. 73/2022, pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022, all’art. 18 ha introdotto modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.

L’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui all’art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.


Sono invece soggette a Iva del 10%:


– le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive (art. 6, L. n. 217/1983);


– le prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, co. 1, nn. 18) e 19), D.P.R. n. 633/1972;


– le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972, e da case di cura non convenzionate;


– le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972.


Contributo straordinario contro il caro bollette: le risposte del Fisco


L’Agenzia delle entrate, con la circolare 23 giugno 2022, n. 22/E, raccoglie le principali problematiche sollevate dagli operatori circa l’applicazione del contributo straordinario, fornendo le risposte ai quesiti.

È stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000. (art. 37, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51).
Numerose associazioni di categoria e operatori del settore hanno chiesto chiarimenti circa l’applicazione del contributo straordinario in commento. La circolare in oggetto raccoglie le principali problematiche sollevate dagli operatori, fornendo le risposte ai quesiti.

Start-up innovativa e contratto di associazione in partecipazione


La normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione (Agenzia delle entrate – Risposta 21 giugno 2022, n. 334).

Nel caso di specie, la società S.R.L., iscritta nel registro delle imprese come “start-up innovativa”, ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Nello specifico, la società ha sviluppato un servizio innovativo. La realizzazione di questo progetto comporta per la start-up il sostenimento di ingenti costi di investimento sia nell’acquisto che nell’installazione.
La società è pertanto intenzionata a realizzare una partnership con investitori, sia persone fisiche che imprese, disposti ad accollarsi le spese, in cambio della partecipazione agli utili derivanti. La partnership assumerebbe la veste di associazione in partecipazione con apporto di capitali, a fronte del diritto spettante all’associato di partecipare agli utili derivanti dallo specifico affare.
L’istante evidenzia che, ai fini delle imposte dirette, l’utile attribuito all’associato persona fisica viene considerato reddito di capitale, mentre nel caso di associato imprenditore l’utile diventa un componente positivo del reddito di impresa (dividendo).
Dunque, a suo avviso, in campo fiscale l’associazione in partecipazione con apporto di capitale viene trattata alla stregua di un rapporto di natura partecipativa e l’erogazione dell’utile all’associato alla stregua della distribuzione di dividendo.
Quanto sopra premesso, considerato che l’articolo 25, comma 2, lett. e) del decreto legge n. 179 del 2012 prevede che le start-up, oltre ai requisiti elencati nello stesso comma, non debbano aver distribuito e non possano distribuire utili fino a quando sono iscritte nella sezione speciale della CCIAA, la società chiede al Fisco se tale divieto risulta operante anche nel caso di attribuzione di utili all’associato che apporta capitale nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la start-up.

Il legislatore ha equiparato il trattamento fiscale della remunerazione corrisposta in relazione ai contratti di associazione in partecipazione (allorché, come nel caso in esame, sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) a quello della remunerazione dovuta in relazione a titoli e strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società.
Ai sensi dell’articolo 109, comma 9, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), entrambi i tipi di remunerazione risultano indeducibili per il soggetto emittente/associante e, in base all’articolo 44, comma 1, rispettivamente lettere e) ed f), del TUIR, sia gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società, sia gli utili derivanti da associazioni in partecipazione sono per il percettore da considerarsi redditi di capitale (eccetto il caso in cui l’apporto dell’associato sia costituito da solo lavoro).
Il trattamento fiscale è dunque, sia per l’associato che per l’associante, equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali: la distribuzione dell’utile non è deducibile in capo all’associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all’associato varia a seconda che si tratti di un soggetto IRES, di un soggetto IRPEF imprenditore o di un soggetto IRPEF privato, secondo le rispettive regole previste per le diverse categorie di percettori.
Tenuto conto del relativo regime di tassazione, ove la start-up innovativa procedesse a corrispondere utili all’associato in partecipazione perderebbe i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, che alla lettera e) dispone che la start-up “non distribuisce, e non ha distribuito, utili”.
Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’essere il divieto di distribuzione di utili finalizzato a favorire l’investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa; ove si procedesse a remunerare l’associato in partecipazione con tali utili verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare con le corrispondenti agevolazioni fiscali.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che la normativa relativa alle start-up innovative precluda la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.


Emergenza Covid-19: più tempo per inviare l’autodichiarazione relativa agli Aiuti di Stato


C’è tempo fino al 30 novembre per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 22 giugno 2022, n. 233822)

Il termine di scadenza per l’invio del documento che serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” viene prorogato al 30 novembre 2022.
L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
Il provvedimento in oggetto tiene conto di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.


Operazioni transfrontaliere: differita la decorrenza del regime sanzionatorio


La sanzione di 2 euro per l’omessa o errata trasmissione dei dati, entro il limite massimo di 400 euro mensili, si applica per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (art. 13, D.L. n. 73/2022).

L’art. 11, co. 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997, in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere prevede una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre), ridotta alla metà (entro il limite di 500 euro per ciascun trimestre), se l’invio avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.


A riguardo, la Legge di Bilancio 2021 aveva previsto che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (entro il limite di 200 mensili), se l’invio avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.


Il DL Semplificazioni fiscali è intervenuto sul regime sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, prevedendo il differimento della sua applicabilità al 1° luglio 2022.


Alla suddette violazione non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, mentre è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.