Firmata ipotesi di rinnovo del CCNL Attività Minerarie



Firmata il 13 luglio 2022 l’ipotesi di rinnovo del CCNL attività minerarie, tacitamente ratificata in accordo il 30 luglio 2022 e con scadenza al 31 marzo 2025.


Con la presente ipotesi di accordo le Parti istituiscono una commissione paritetica composta da dodici membri totali che definirà le necessarie implementazioni all’attuale sistema classificatorio, e individuerà le nuove professionalità determinatesi nel processo produttivo.
I lavori della Commissione hanno individuato nuovi profili nel livello 8, Addetto cernita e Addetto alla conduzione di pala, nel livello 7, Cernitore con almeno 1 anno di esperienza e Palista con almeno 1 anno di esperienza.
L’aumento di retribuzione è definito come segue:
















































Livelli

Aumento dal 1 gennaio 2023

Aumento dal 1 dicembre 2023

Aumento dal 1 gennaio 2025

1S 71,67 119,44 127,41
1 69,00 115,00 122,67
2 63,33 105,56 112,59
3 55,00 91,67 97,78
4 48,33 80,56 85,93
5 45,00 75,00 80,00
6 41,67 69,44 74,07
7 38,33 63,89 68,15
8 33,33 55,56 59,26


 


La retribuzione è definita come segue:
















































Livelli

Minimi al 1 gennaio 2023

Minimi al 1 dicembre 2023

Minimi al 1 gennaio 2025

1S 2.886,66 3.006,10 3.133,51
1 2.845,45 2.960,45 3.083,12
2 2.634,40 2.739,96 2.852,55
3 2.344,11 2.435,78 2.533,55
4 2.126,11 2.206,67 2.292,59
5 2.008,19 2.083,19 2.163,19
6 1.893,75 1.963,19 2.037,27
7 1.775,64 1.839,53 1.907,68
8 1.635,01 1.690,57 1.749,83

Mobbing e provvedimenti disciplinari volti al discredito della dipendente


L’irrogazione da parte del datore di lavoro di numerosi provvedimenti disciplinari, volti a colpire la dipendente nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, integra l’ipotesi di mobbing (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22381).


Il principio è stato stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalla docente per effetto dell’illegittima condotta, integrante un’ ipotesi di mobbing, accertata con sentenza del TAR passata in giudicato ed emessa all’esito di vari giudizi proposti per l’annullamento di diversi provvedimenti adottati a suo carico.
La Corte territoriale, in particolare, a fondamento della sentenza, aveva valorizzato, ai fini dell’accoglimento della domanda della lavoratrice, la pronunzia del TAR che aveva accertato come la stessa fosse stata vittima di mobbing, sussistente la lamentata condotta persecutoria e l’intento vessatorio unificante tutti i comportamenti lesivi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il MIUR, lamentando l’omesso accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, in quanto i giudici del gravame avevano erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato all’accertamento compiuto sul punto dal giudice amministrativo.


La Corte di Cassazione, di contro, respingendo la doglianza del Ministero, ha posto in evidenza che i giudici di merito non avevano ritenuto formato, con riferimento alla sentenza del TAR, il giudicato sostanziale o formale sul diritto della dipendente al risarcimento del danno da mobbing, bensì si erano limitati a recepire la ricostruzione operata dal giudice amministrativo circa il rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso tra le parti.
Ne era, pertanto, disceso il convincimento della medesima Corte d’appello circa l’illiceità della condotta posta in essere dall’amministrazione, volta a colpire la lavoratrice nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, piuttosto che a comporre il conflitto insorto nell’ambiente di lavoro, e circa la sua riconducibilità ad un’ ipotesi di mobbing.
Sulla scorta di tanto, il Supremo Collegio, condividendo le conclusioni della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno della lavoratrice in relazione al pregiudizio dalla stessa patito.

INPS: dal 25 luglio online la piattaforma per il bonus psicologo 2022


Dal 25 luglio si può presentare la richiesta sul sito dell’Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite dal DM 31 maggio 2022.

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate dal 25 luglio 2022 al 24 ottobre 2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda (Inps, comunicato 21 luglio 2022).
Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.
La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).


Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica


Professionisti: il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto


Ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS, il requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale deve essere accertato in punto di fatto e non può essere dedotto sulla base di sole presunzioni, quali l’iscrizione all’albo e l’accensione di partita IVA del professionista (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22335).


Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di accoglimento del ricorso proposto da un avvocato avverso la pronuncia di secondo grado che aveva rigettato la domanda dello stesso, volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS, in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2009 inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, e l’insussistenza del relativo credito contributivo.
La Corte distrettuale, in particolare, aveva ritenuto obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense ed aveva rilevato che il requisito dell’abitualità dell’attività professionale doveva presumersi, nel caso sottoposto ad esame, in ragione dell’ iscrizione dell’avvocato presso il relativo Albo, con apertura della partita IVA.


Nel ricorso per cassazione proposto il professionista sosteneva, di contro, che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che non ha l’obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nonostante non fosse stato raggiunto il limite di reddito di euro 5000.
Lo stesso censurava, altresì, la decisione nella parte in cui aveva presunto l’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale per il solo fatto che egli era iscritto all’albo ed era titolare di partita Iva.


La Suprema Corte ha accolto ricorso sulla scorta dei principi affermati in fattispecie analoghe, secondo cui la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa determinare l’iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece irrilevante l’entità del reddito qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.


Sul punto, i Giudici di legittimità hanno, dunque, evidenziato che il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto e, ai fini di detto accertamento, possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività oppure, in senso contrario, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00.
Tuttavia, nessuno dei detti elementi può di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi pur sempre di presunzioni, che non impongono conclusioni indefettibili.
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto censurabile la sentenza di merito, avendo accertato che nel caso di specie la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito dell’abitualità per il sol fatto che il professionista era iscritto all’albo di appartenenza ed era titolare di partita Iva, trascurando di compiere l’accertamento in concreto, anche alla luce dell’entità del reddito prodotto, e deducendo da tali circostanze il fatto ignoto dell’abitualità della attività professionale.


Dipendenti dell’Autorità sistema portuale: istruzioni contribuzioni minori



Con il Messaggio 20 luglio 2022, n. 2900, l’Inps ha fornito le istruzioni per il corretto inquadramento previdenziale delle Autorità di sistema portuale (AdSP) e per gli adempimenti relativi alle contribuzioni minori.


Le Autorità di sistema portuale (AdSP) hanno natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale.
Ai fini contributivi sono soggetti alla disciplina speciale per gli “Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l’espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione” che prevede la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche mediante adozione di deliberazione di massima.
In relazione ad alcune problematiche evidenziate nella gestione delle contribuzioni minori, l’INPS fornisce indicazioni per l’inquadramento previdenziale ed i conseguenti adempimenti contributivi.


Le posizioni contributive riferite alle AdSP debbono essere contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01.
Inoltre, ai fini della determinazione del corretto carico contributivo in relazione alle diverse tipologie di lavoratori in forza, alle suddette posizioni contributive sono apposti esclusivamente i seguenti codici autorizzazione (C.A.): “6N” – “8F” – “8G” – “8H”.
Relativamente alle posizioni contributive riferite ad Autorità con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge, le competenti Strutture territoriali provvederanno a eliminare i C.A. “0V” e “1R” e, contestualmente, provvederanno ad attribuire il C.A. “1M” che assume il nuovo significato di “Enti pubblici non economici – Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e successivi”.
Eventuali regolarizzazioni dell’inquadramento e dell’apposizione dei C.A., secondo le indicazioni fornite, sono effettuate dall’Inps con decorrenza dal mese di Agosto 2022.


CONTRIBUZIONI MINORI




















Malattia e maternità Esclusione dal versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità.
NASpI L’obbligo di versamento della contribuzione NASpI sussiste solo per i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per tali lavoratori è dovuto il solo contributo ordinario ASpI (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%).
CUAF Esonero dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari.
Fondo di Garanzia del TFR Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR).
Fondo di Tesoreria Obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo (media occupazionale superiore a 50 addetti).
In assenza del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo permane limitatamente per i lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, in continuità, alle dipendenze delle AdSP.

L’Inps precisa che i lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con il codice tipo cessazione “2T” sulla matricola dell’Autorità portuale e con il codice tipo assunzione “2T” sulla matricola dell’AdSP.


Qualora a seguito della riorganizzazione siano state accorpate una o più Autorità portuali preesistenti in una nuova AdSP, il requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del nuovo soggetto giuridico (AdSP) deve essere determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le AdSP che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno.

Fondo di integrazione salariale Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale.


COMPILAZIONE DELLE DENUNCE UNIEMENS














Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione IVS (33%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “62”.
Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione al Fondo di Tesoreria (senza l’indicazione dell’imponibile contributivo e valorizzando i codici CF01, CF02 ecc.) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la contribuzione IVS e NASpI (33% + 1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “61”.
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la sola contribuzione NASpI (1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.

CCNL Misericordie: EGR a luglio

Spetta, con la retribuzione del mese di luglio, l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti del CCNL Misericordie

Inoltre, ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 80,00 euro lordi annui.


La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.


In sede di prima applicazione l’EGR compete ai lavoratori in forza all’1 gennaio . L’azienda calcolerà l’importo spettante all‘ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.


INPS: comunicazione finestra temporale per le domande del bonus psicologico

L’Inps comunica che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” possono essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (Messaggio del 21 luglio 2022, n. 2905).


Il beneficio in parola è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Per i cittadini richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro, la procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).


Operai Agricoli Salerno: retribuzioni aggiornate



Le Parti sociali per l’agricolrtura territoriale di Salerno, pubblicano le tabelle salariali aggiornate al 1° giugno 2022, come variate per effetto dell’aumento del 3% previsto dal CCNL 23/5/2022


RETRIBUZIONI DAL 1° GIUGNO 2022 – OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI PROVINCIA DI SALERNO


Operai a tempo indeterminato

























































LIVELLO

Paga base al 31/5/2021

Aumento 3%

Paga base dal 1/6/2022

Paga oraria

AREA 1        
1 1.603,33 18,10 1.651,43 9,77
2 1.484,84 44,55 1.529,39 9,05
AREA 2        
1 1.440,56 43,22 1.483,78 8,78
2 1.317,42 39,52 1.326,94 8,03
AREA 3        
1 1.067,31 32,02 1.099,33 6,50
2 1.012,07 30,36 1.042,43 6,17


Operai a tempo determinato



































































LIVELLO

Paga base al 31/5/2021

Aumento 3%

Paga base dal 1/6/2022

Terzo Elemento 30,44%

Totale Paga

Paga oraria

AREA 1            
1 62,09 1,86 63,95 19,47 83,42 12,83
2 57,43 1,72 59,15 18,01 77,16 11,87
AREA 2            
1 55,77 1,67 57,44 17,49 74,93 11,53
2 50,95 1,53 52,48 15,97 68,45 10,53
AREA 3            
1 41,37 1,24 42,61 12,97 55,58 8,55

Ministeri: le nuove indennità di amministrazione



 


Pubblicati, dall’Aran, i valori delle indennità di amministrazione dei Ministeri, in base a quanto previsto dal recente CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022


Al fine di dare seguito a quanto previsto dal CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto lo scorso maggio, l’Aran ha pubblicato la tabella ricognitiva delle indennità di amministrazione dei ministeri


Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità decorrenti dall’ 1/11/2022, data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

































NUOVA AREA

Ministero

Transizione


ecologica

Ministero


Istruzione

Ministero Università e Ricerca

Ministero


delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ministero

degli Affari


Esteri e


della Cooperazione Internazionale

Ministero della Salute

Ministero della Difesa

Ministero


del Lavoro e delle Politiche Sociali

FUNZIONARI 377,39 377,46 377,46 377,46 377,46 377,46 386,50 377,46
ASSISTENTI 279,39 279,40 279,40 279,40 279,40 279,40 291,67 279,40
OPERATORI 253,36 253,34 253,34 253,34 253,34 253,34 253,36 253,34

































NUOVA AREA

Ministero


dell’Interno

Ministerodello

Sviluppo


Economico

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Ministero

Della


Cultura

Ministero del Turismo

Ministero dell’Economia e delle


Finanze

Ministero della Giustizia

Ministero

DellaGiustizia


DAP e DGM (2)

FUNZIONARI 379,56 377,39 390,32 377,44 377,44 424,80 424,80 365,81
ASSISTENTI 288,47 279,39 288,53 279,34 279,34 302,98 302,98 270,34
OPERATORI 252,34 253,36 253,29 253,35 253,35 301,86 301,86 268,70


(1) La ricognizione di cui alla presente tabella è stata effettuata congiuntamente da Aran, Diparimento della Funzione pubblica e Ragioneria generale dello stato – IGOP per dare seguito a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022


 


(2) Ai sensi dell’art. 34, comma 6 del CCNL 16 maggio1995, i valori mensili dell’indennità di amministrazione per il personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e per il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinatario

Illegittima la sanzione irrogata al dipendente assente alla visita fiscale perché sotto la doccia


L’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore stesso di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche (Corte di Cassazione, Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22484).


Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rigetto del ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la decisione della Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di un lavoratore e, annullata la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata, aveva condannato la società a corrispondere al ricorrente l’indennità di sala operatoria, sospesa in quanto il regolamento contrattuale ne condizionava l’erogazione all’assenza di provvedimenti disciplinari.
I Giudici del gravame avevano accertato, in fatto, che il lavoratore, assente per malattia, al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché sotto la doccia e ciò aveva impedito l’accesso del medico fiscale nell’abitazione; il dipendente, inoltre, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l’accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell’accaduto agli organi preposti.
Sulla scorta di tanto, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, in relazione alle circostanze del caso concreto, dovesse essere esclusa la rilevanza disciplinare della condotta, non risultando violati gli obblighi esigenza e di esecuzione del contratto secondo buona fede.
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, ossia a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore un dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto ad astenersi da condotte che impediscano l’accesso al medico della struttura pubblica.


La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, evidenziando che non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l’istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare.
Né l’assenza alla visita domiciliare di controllo, annoverata fra le condotte di rilievo disciplinare dal CCNL richiamato dalla società, può ritenersi concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente. Quest’ultima può, difatti, essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’istituto previdenziale, non già ai fini disciplinari, per i quali occorre accertare che in concreto la condotta integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono.


Nel caso in argomento, secondo il Collegio, il giudice del merito ha applicato i richiamati principi, atteso che, dopo aver accertato che il lavoratore era presente all’interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta tenuta dallo stesso fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, compresa l’immediata attivazione del medesimo.
Ciò posto, la Corte ha, in conclusione, affermato il principio secondo cui l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche.