Chiarimenti sulla riforma degli ammortizzatori sociali: Cig e Fondi di solidarietà


In relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito agli aspetti di natura contributiva in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà (Inps – Circolare 30 giugno 2022, n. 76)

La Legge di Bilancio 2022 ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, è stata superata l’alternatività tra le diverse tutele, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Inoltre, le tutele sono state estese anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio.
La riforma è altresì intervenuta sul versante delle causali di intervento della CIGS, modificando e integrando la causale di riorganizzazione aziendale e aumentando la riduzione media oraria e complessiva relativamente al contratto di solidarietà.
Con la Circolare n. 76 del 30 giugno 2022, l’Inps fornisce istruzioni applicative per il versamento della contribuzione corrente dovuta in ragione della riforma e per la regolarizzazione dei periodi precedenti alla pubblicazione della circolare.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO E LAVORATORI A DOMICILIO: ASPETTI CONTRIBUTIVI


A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.
Resta confermata l’esclusione dal campo di applicazione di CIGO e CIGS dei dirigenti. Diversamente, con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni dei predetti Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi soltanto se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi.


A decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 – in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.
La misura della contribuzione varia – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio.
Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS.
Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, conseguentemente, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento regolarizzativo per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza.
Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione – per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato – rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE (CIGO)


Nessuna modifica significativa per la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie ed i relativi obblighi contributivi.
La misura della contribuzione ordinaria resta invariata, tuttavia occorre considerare che si applica anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio, nonché per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO.


Restano escluse dall’ambito di applicazione della CIGO le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, ossia le aziende industriali a capitale interamente pubblico.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (CIGS)


Con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrente dal 1° gennaio 2022, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento.
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali straordinarie, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nell’apposito registro.
Gli obblighi contributivi in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) non trovano, invece, applicazione in relazione ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale e nei confronti delle aziende industriali a capitale interamente pubblico, delle aziende dello spettacolo.


La misura della contribuzione ordinaria è invariata allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.
Per il solo anno 2022 l’aliquota contributiva è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo, con esclusione delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali con un numero di dipendenti inferiore a 15 per i quali resta l’aliquota dello 0,90%.


L’aliquota contributiva si applica a tutti i lavoratori in forza, compresi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI


A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente.
Pertanto, i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà. Ai medesimi non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.
Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
I suddetti Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da un dipendente, devono adeguare il proprio regolamento entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. In particolare, devono provvedere all’adeguamento i seguenti Fondi di solidarietà:
– Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento. Tuttavia, i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti possono, volontariamente, aderire al fondo;
– Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento.


Nel periodo che precede il menzionato adeguamento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)


A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà.
In relazione a tali datori di lavoro, continua a trovare applicazione la disciplina del FIS e il conseguente obbligo contributivo, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.
Infatti, è stata superata la logica di alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e quelli regolati dal Fondo di integrazione salariale, che caratterizzava la previgente disciplina.
Dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS medesimo, e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie.
Infine, come illustrato nel paragrafo precedente, rientrano nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del relativo contributo di finanziamento, i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi. Dalla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro in argomento rientrano nell’ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.


La contribuzione è pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3. Il versamento deve essere fatto con cadenza mensile.
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.
Per il solo anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022) è prevista una riduzione dell’aliquota contributiva:
– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);
– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).


In relazione ai profili operativi, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale, di più di 5 fino a 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione, alle predette posizioni, del C.A. “0G”, che assume il nuovo significato di “Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle posizioni in argomento, con numero di dipendenti inferiore a tale limite, del C.A. “0W”, che assume il nuovo significato di “Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
Analogamente, le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e turismo, gli operatori turistici sopra menzionati, che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 50 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno chiedere alle Strutture territoriali di competenza l’attribuzione, alle suddette posizioni, del codice di autorizzazione “9E”,che assume il nuovo significato di “Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
L’Inps precisa che l’utilizzo dei codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”, per i menzionati datori di lavoro, si rende necessario in quanto le aliquote contributive sono differenziate, limitatamente all’anno 2022, in base alla fattispecie di riferimento. Nei suddetti casi viene, infatti, inibito, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, dovrà essere comunicata alla Struttura competente a cura del datore di lavoro.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE


La contribuzione addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale (sia per la CIGO che per la CIGS) è rimasta nella misura del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; del 12%, da 53 a 104 settimane fruite; del 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.
Il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. L’incremento è pari all’1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
Il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:
a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili;
b) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
c) dalle imprese commissariate che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria;
d) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano al trattamento di CIGS.


In caso di ricorso alle prestazioni del FIS è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa.

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)


A decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono estesi ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
I trattamenti di CISOA richiesti devono riguardare periodi di sospensione dell’attività lavorativa diversi da quelli di sospensione derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in relazione alle quali sono previste altre specifiche misure di sostegno.


In attesa dell’adozione del decreto interministeriale che disciplini i criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021.

Fondo Salute Sempre: proroga dei servizi Unisalute

Il  Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Salute Sempre ha prorogato i servizi col partner assicurativo UniSalute

Il Fondo SALUTE SEMPRE informa gli iscritti che ha prorogato i servizi col partner assicurativo UniSalute dal 1/07/2022 fino al 1/01/2023.


Pertanto, a far data dal 1/07/2022 la disponibilità del massimale annuo sarà da considerarsi al netto di quanto già usufruito nei primi 6 mesi del 2022.


Si ricorda che sono iscritti al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dal CCNL dell’Editoria Grafica che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa. Sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità del lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori


Inoltre, dal 1/07/2022 al 31/07/2022 SALUTE SEMPRE riapre ai soli familiari già iscritti nel Primo Semestre 2022.


Parti Sociali dell’Edilizia: Verbale di accordo 24/6/2022



Con accordo nazionale sottoscritto il 24/6/2022, le parti sociali dell’edilizia ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL hanno definito le percentuali di incidenza della manodopera per le categorie specialistiche OS


Le parti, in attuazione di quanto concordato il 10 settembre 2020, convengono le percentuali di incidenza della manodopera per le OS di cui all’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022.
Le parti concordano, inoltre, che tale tabella sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria OG3, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari al 6%.


Tabella allegata all’accordo nazionale


INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS – INDIVIDUAZIONE PERCENTUALE MINIMA



















OS 1

OS 2 A

OS 6

OS 7

OS 8

OS 11

OS 12-A

OS 12-B

OS 13

OS 21

OS 23

OS 24

OS 25

OS 26

OS 35

10% 35% 14% 18% 18% 12,50% 10% 13% 6% 15% 10% 20% 30% 7% 15%


Nota:


OG3: sotto categoria “Lavori di bitumatura” 6%

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornato il Protocollo anti Covid-19


1 lug 2022 Diffuso il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (Ministero del Lavoro, comunicato 30 giugno 2022).


Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti precedentemente e le aggiorna, sulla base dei vari provvedimenti adottati.
In esso sono riportate le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Le misure prevenzionali da adottare riguardano, in particolare: le informazioni, destinate a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro, del rischio di contagio da Covid-19; le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro; la gestione degli appalti; la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria; le precauzioni igieniche personali; i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; la gestione degli spazi comuni; la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti; la gestione di una persona sintomatica in azienda; la sorveglianza sanitaria; il lavoro agile; la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.


Il Protocollo conferma l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione di tipo facciali filtranti FFP2 e ne raccomanda l’utilizzo nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Tanto premesso, grava sul datore di lavoro l’onere di assicurare la disponibilità di FFP2 e di individuare, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, i gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali, in ragione della particolare condizione di fragilità degli stessi.

INPS: chiarimenti sulla proroga della tutela per i lavoratori fragili


L’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procede con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate dal DM 4/2/2022

Il DL 24 marzo 2022, n. 24 (art. 10), ha differito al 30 giugno 2022 la tutela relativa all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.
La disposizione precisa che detta proroga viene riconosciuta “esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10, rinviando al comma 2 dell’articolo 26, conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( Inps, messaggio 30 giugno 2022, n. 2622).


Rinnovata la parte economica del CCNL Trasporto Merci Conflavoro



Aspetti economici del rinnovo del CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati (CONFLAVORO PMI).


Tabelle retributive



























































































Livello Minimo dall’1/5/2022 Minimo dall’1/10/2022 Minimo dall’1/10/2023 Minimo dall’1/3/2024
Quadro 2.278,80 2.310,70 2.336,30 2.374,70
1 2.140,05 2.170,05 2.194,15 2.230,30
2 1.966,10 1.993,55 2.015,70 2.048,85
3 Super 1.776,00 1.801,00 1.821,05 1.851,20
3 1.728,30 1.752,65 1.772,15 1.801,35
4 1.674,40 1.697,75 1.716,50 1.744,55
B Rider oltre 15 mesi 1.588,55 1.610,90 1.628,80 1.655,65
5 1.567,00 1.588,95 1.606,50 1.632,90
A Rider oltre 6 mesi 1.548,50 1.570,25 1.587,70 1.613,90
B Rider da 7 a 15 mesi 1.548,50 1.570,25 1.587,70 1.613,90
A Rider da 1 a 6 mesi 1.468,40 1.489,05 1.505,60 1.530,40
B Rider da 1 a 6 mesi 1.468,40 1.489,05 1.505,60 1.530,40
6 1.464,45 1.485,05 1.501,55 1.526,35
7 1.347,20 1.366,10 1.381,25 1.403,95

 


Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%
– secondo anno: 5%
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come indicato sopra, sempre previa comunicazione da inviare all’E.BI.A.S.P.



























































































































































































Livello Minimo dall’1/5/2022 Minimo dall’1/10/2022 Minimo dall’1/10/2023 Minimo dall’1/3/2024
Q Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 2.164,86 2.195,16 2.219,48 2.255,96
Q Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 2.107,89 2.137,40 2.161,08 2.196,60
1 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 2.033,05 2.061,55 2.084,44 2.118,78
1 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.979,55 2.007,30 2.029,59 2.063,03
2 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.867,80 1.893,87 1.914,92 1.946,41
2 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.867,80 1.893,87 1.914,92 1.946,41
2 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.818,64 1.844,03 1.864,52 1.895,19
2 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.818,64 1.844,03 1.864,52 1.895,19
3 S Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.687,20 1.710,95 1.730,00 1.758,64
3S Livello Az. Nuova Costit.2° Anno 1.687,20 1.710,95 1.730,00 1.758,64
3S Livello Az. Nuova Costit.1° Anno 1.642,80 1.665,92 1.684,47 1.712,36
3 S Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.642,80 1.665,92 1.684,47 1.712,36
3 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.641,88 1.665,02 1.683,54 1.711,28
3 Livello Az. Nuova Costit.2° Anno 1.641,88 1.665,02 1.683,54 1.711,28
3 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.598,68 1.621,20 1.639,24 1.666,25
3 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.598,68 1.621,20 1.639,24 1.666,25
4 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.590,68 1.612,86 1.630,68 1.657,32
4 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.590,68 1.612,86 1.630,68 1.657,32
4 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.548,82 1.570,42 1.587,76 1.613,71
4 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.548,82 1.570,42 1.587,76 1.613,71
5 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.488,65 1.509,50 1.526,18 1.551,26
5 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.488,65 1.509,50 1.526,18 1.551,26
5 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.449,48 1.469,78 1.486,01 1.510,43
5 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.449,48 1.469,78 1.486,01 1.510,43
6 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.391,23 1.410,80 1.426,47 1.450,03
6 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.391,23 1.410,80 1.426,47 1.450,03
6 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.354,62 1.373,67 1.388,93 1.411,87
6 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.354,62 1.373,67 1.388,93 1.411,87
7 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.279,84 1.297,80 1.312,19 1.333,75
7 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.246,16 1.263,64 1.277,66 1.298,65

 


Trasporti speciali


Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, viene corrisposta un’indennità sostitutiva, per la mancata applicazione degli accordi integrativi provinciali, pari al 9,8% del minimo conglobato contrattuale.

CCNL Metalmeccanica: Elemento perequativo a giugno


 


Spetta, con la busta paga del mese di giugno spetta, l’elemento perequativo ai dipendenti delle industrie Meccaniche e piccole e medie imprese

Tale elemento è previsto nei CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica-Assistal), Piccole e medie aziende (Unionmeccanica-Confapi) e Cooperative.
L’elemento perequativo nel settore metalmeccanici spetta a tutte le lavoratrici e i lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno ed è pari a 485 euro erogati nella busta paga di giugno.


Anche i somministrati in missione nelle aziende metalmeccaniche ne hanno diritto, in ragione del principio della parità di Trattamento.
Spetta ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione collettiva di secondo livello, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, che non hanno superminimi individuali o collettivi o premi e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL.
Ossia deve trattarsi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione.


I CCNL stabiliscono che la cifra di 485 euro va comunque parametrata in funzione della durata rapporto di lavoro nell’anno precedente.


Licenziamento per giusta causa: il rapporto con le previsioni del CCNL


Licenziamento per giusta causa: il rapporto con le previsioni del CCNL



Ai fini della valutazione di proporzionalità del licenziamento per giusta causa non è sufficiente un’indagine limitata a verificare la corrispondenza tra il fatto addebitato e la sanzione prevista dalle disposizioni della contrattazione collettiva, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere pregiudizievole per gli scopi aziendali la prosecuzione del rapporto (Corte di Cassazione, Sentenza 07 giugno 2022, n. 18334).


Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un lavoratore, addetto alla verifica dei titoli di viaggio, a cui era stato irrogato dalla società datrice licenziamento per giusta causa.
L’inadempimento del dipendente era consistito nella redazione di un verbale di contravvenzione ad una passeggera, mediante la copia di altro redatto il giorno prima, con alterazione dolosa dei dati anagrafici e dei documenti rilevati, appropriazione della somma di € 40,00 ricevuta dalla medesima passeggera per oblazionare la contravvenzione, con omessa annotazione sul verbale della sanzione applicata.
La Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza primo grado, aveva rigettato l’impugnazione di licenziamento, giudicando proporzionata la sanzione espulsiva al fatto contestato, per gravità della condotta del lavoratore, nonché per i suoi precedenti disciplinari.


Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’evidente sproporzione della sanzione del licenziamento applicata, in assenza di un danno comportato dalla vicenda, avendo egli provveduto al pronto versamento della somma ricevuta dalla passeggera, non appena resosi conto dell’errore.


La Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza del lavoratore, ribadendo che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.
I Giudici di legittimità hanno, sul punto, evidenziato che determinante in tal senso è la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Sulla scorta di ciò il giudice di merito è tenuto a valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro.


Da tanto discende, come posto in evidenza dalla Corte, che, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente, un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedono l’irrogazione del licenziamento.
In conclusione, ritenuta congruamente argomentata dalla Corte territoriale la valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare alla gravità dei fatti contestati, nel caso in argomento, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento intimato.

Decontribuzione Sud: l’UE autorizza la proroga


L’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia (cd. “decontribuzione Sud”) è prorogato fino al 31 dicembre 2022 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 24 giugno 2022)

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha reso noto che la Commissione UE ha autorizzato la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 della decontribuzione per i rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia.
Si ricorda che la misura agevolativa consiste nell’esonero dal versamento pari al 30 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza previsione di un limite individuale massimo mensile, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La decontribuzione è riconosciuta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in sedi situate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Il Ministro ha precisato che si tratta di una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, giustificata dalle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina, ma il Governo ha intenzione di rendere la decontribuzione una misura strutturale, che sostenga lo sviluppo del Sud in un arco pluriennale.
La richiesta di proroga avanzata dal Governo italiano è stata giudicata dai tecnici di Bruxelles “necessaria, appropriata e proporzionale” rispetto alle difficoltà create dall’invasione russa in Ucraina al sistema produttivo del Mezzogiorno. Qui, infatti, gli effetti negativi rischiano di essere aggravati dal maggior impatto del costo dell’energia sul sistema produttivo, rispetto al Centro-Nord, accentuando la fragilità dell’economia meridionale con effetti duraturi sui divari territoriali. Il tutto mentre ancora si stanno ponendo le basi per creare nuove condizioni di sviluppo, grazie agli investimenti e alle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Datori di lavoro e autonomi agricoli: esonero contributivo spettante e riesame


In risposta alle domande di esonero contributivo presentate dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi agricoli, il 20 giugno 2022 l’Inps ha comunicato l’importo spettante. Eventuali istanze di riesame devono essere inoltrate alla struttura Inps territorialmente competente entro il 26 luglio 2022 (Inps – Messaggio 27 giugno 2022, n. 2581).

COMUNICAZIONE DELL’ESONERO AUTORIZZATO


In data 20 giugno 2022 l’Inps, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro tramite PEC, ovvero, nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata, tramite posta elettronica (ordinaria), la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”, con l’indicazione dell’importo dell’esonero autorizzato.
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.


Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.


L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia  risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECCEDENTI


La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo dell’esonero autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.
Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.


Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”. In proposito l’Inps ha precisato che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.


Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente deve indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.


Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, sono dovute le sanzioni civili, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, a decorrere dal 21 luglio 2022. In ogni caso la sanzione non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.


L’Inps sottolinea che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero; pertanto, l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.


Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il relativo importo.
La valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).


Ai datori di lavoro cui è stata accolta la domanda di esonero è attribuito il codice autorizzazione “8J”, valido per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) – agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive).

PROCEDURA DI RIESAME


Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro il 26 luglio 2022.


Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ – matricola/cida/progressivo azienda ____________”.