Sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei


 



 


Sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 13 marzo 2018.


L’ accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il l 31 dicembre 2022.


Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi parametrati sui livelli di seguito indicati a partire dal 1° maggio 2022, 1° settembre 2022, così come da tabelle che seguono.


 


INCREMENTI RETRIBUTIVI – IMPRESE ARTIGIANE


Settore Legno, Arredamento, Mobili








Livello

Prima tranche dal 1/5/2022

Seconda tranche dal 1/9/2022

Incremento salariale a regime

D 45 € 30 € 75 €


 


Settore Lapidei, Escavazione, Marmo








Livello

Prima tranche dal 1/5/2022

Seconda tranche dal 1/9/2022

Incremento salariale a regime

5 45 € 34 € 79 €


INCREMENTI RETRIBUTIVI – PMI


Settore Legno, Arredamento, Mobili








Livello

Prima tranche dal 1/5/2022

Seconda tranche dal 1/9/2022

Incremento salariale a regime

D 50 € 26 € 76 €


Settore Lapidei, Escavazione, Marmo








Livello

Prima tranche dal 1/5/2022

Seconda tranche dal 1/9/2022

Incremento salariale a regime

5 50 € 30 € 80 €


Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° maggio 2022.


Contratto a tempo determinato
Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.
Nelle imprese da 6 a 18 dipendenti comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Nelle imprese da 19 dipendenti in poi comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato, l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza.
Vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato fatte salve le attività stagionali:
– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
– esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze previste nei punti precedenti fino al 30 settembre 2022 salvo successive modifiche e integrazioni.
Tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.
Le parti confermano che i contratti a termine stipulati antecedentemente alla data di stipula del presente accordo di rinnovo ai sensi dell’art. 54 del presente CCNL sono conformi a quanto previsto dal DL n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L 9 agosto 2018, n. 96.


 


Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all’art. 24 del DLgs n. 80 del 15 giugno 2015, ad un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell’arco temporale di tre anni. Il contratto stabilisce come condizione di miglior favore ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita.


Formazione continua ai sensi dell’art. 6, legge n. 53/2000
Saranno riconosciute a ciascun lavoratore 8 ore di formazione da esercitare entro la scadenza del CCNL (31 dicembre 2022) per percorsi di alfabetizzazione digitale da effettuare durante l’orario di lavoro. Le parti si attiveranno con Fondartigianato per promuovere bandi destinati alle competenze digitali.


Le parti individuano Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie sopra indicate.


Delega sindacale
La delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, l’indicazione dell’organizzazione sindacale cui l’azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che è commisurato all’1% di paga basa e contingenza in vigore al 1° Gennaio di ogni anno.


Congedo matrimoniale
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.


Tutela della maternità e paternità
In materia di congedo obbligatorio (10 giorni) e facoltativo (1 giorno) di paternità trovano applicazione le disposizioni normative vigenti e s.m.i..


 


Comporto in presenza di gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia salvavita
I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia salvavita certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. hanno diritto ad un periodo di comporto di 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi. Per questi lavoratori l’indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto prevista dal presente articolo per un periodo massimo di 90 giorni, nei casi di malattia superiore a 180 giorni, è elevata al 50%.

Smart working: proroghe nel “decreto riaperture”


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto l’approvazione alla Camera dell’emendamento alla legge di conversione del cd. “decreto riaperture” che prevede, in materia di smart working, la proroga della procedura semplificata e del diritto per lavoratori fragili. (Comunicato 29 aprile 2022).

Con un emendamento alla legge di conversione del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 (cd. “decreto riaperture”), approvato dalla Camera, viene prevista la proroga:
– al 30 giugno 2022 del regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working per tutti i fragili e per specifiche categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero);
– al 31 agosto 2022 del termine di applicazione delle modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per i lavoratori del settore privato.

Tutele per i lavoratori fragili

Equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero

Viene prorogata dal 31 marzo 2022 fino al 30 giugno 2022 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali.
Si ricorda che la norma (art. 26, co. 2, del D.L. n. 18/2020 – Decreto Cura Italia) ha stabilito che laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
I lavoratori a cui si applica la previsione sono i soggetti fragili individuati dal Ministero della Salute con il Decreto 4 febbraio 2022 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile).

Diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili

Viene prorogata dal 31 marzo 2022 fino al 30 giugno 2022 la previsione (art. 26, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020 – Decreto Cura Italia) secondo la quale i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendo gli stessi a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
I lavoratori a cui si applica la previsione sono i soggetti fragili individuati dal Ministero della Salute con il Decreto 4 febbraio 2022 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile).

Rimborso forfettario ai datori di lavoro per i lavoratori in malattia

Viene prorogata dal 31 marzo 2022 fino al 30 giugno 2022 la previsione (art. 26, co. 7-bis, del D.L. n. 18/2020 – Decreto Cura Italia) che riconosce ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativamente ai dipendenti che fruiscono delle tutele per i lavoratori fragili, non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. Si ricorda che il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro, per ciascun anno solare, una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore.

Diritto al lavoro agile per lavoratori con figli under 14

Viene prevista la proroga al 31 luglio 2022 del diritto dei lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Procedura semplificata per il lavoro agile

Viene prevista la proroga al 31 agosto 2022 della disposizione (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 18/2020) che consente ai datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata senza bisogno di stipula degli accordi individuali previsti dalle norme vigenti.
Pertanto resta esclusivamente l’obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Protocollo anticovid: confermate le misure


Nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, sono state donfermate le misure prevenzionali previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.


Il Protocollo dispone che, la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le imprese, in particolare, possono, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Nel prossimo incontro del 30 giugno, le parti verificano l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo (Ministero lavoro, comunicato 4 maggio 2022).

Licenziamento collettivo: ipotesi di unicità del complesso aziendale


4 mag 2022 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo, un’impresa può essere concepita come unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in caso di codatorialità, presupponente l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale e la condivisione della prestazione di questi da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali (Cassazione, ordinanza 27 aprile 2022, n. 13207).


La Corte d’Appello territoriale confermava la decisione del Tribunale con cui veniva accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra le due società convenute in giudizio e dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice all’esito di una procedura di licenziamento collettivo attivata dalla società, formale datrice di lavoro.
La stessa, in particolare, faceva propria la valutazione operata in primo grado circa la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le due società, con la conseguenza che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata dalla formale datrice di lavoro dovesse essere operata alla luce della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze all’altra società.
Avverso la sentenza di appello le predette società hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando che la sentenza impugnata avesse ritenuto sussistente un unico centro d’imputazione di interessi tra le stesse, senza esaminare la posizione del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e senza accertare concretamente l’uso promiscuo della sua prestazione.


Respingendo il ricorso proposto, la Suprema Corte ha condiviso le conclusioni dei giudici di merito nel senso della sussistenza di elementi di collegamento fra le società che consentivano di ravvisare una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini di causa.
La Corte ha, a tal proposito, richiamato il consolidato principio secondo cui, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo, un’impresa può essere concepita come unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità, ossia in ipotesi di inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione dello stesso, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’accertamento, alla base della decisione impugnata, relativo alla compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a distinte società, determina la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario, assorbe il requisito dell’uso promiscuo dell’attività dei lavoratori da parte delle due società e consente di superare, nel caso in esame, il dato rappresentato dal titolo giuridico in base al quale i dipendenti della società formale datrice di lavoro venivano utilizzati dalla società collegata; l’accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale esclude, inoltre, rende irrilevante la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese dal singolo lavoratore, la cui attività è da ritenersi, in ogni caso, prestata nell’interesse indifferenziato delle due società, distinte solo formalmente.
In ragione della sussistenza in concreto di un unico soggetto datoriale, pertanto, nel caso di specie, la procedura collettiva attivata dalla formale datrice di lavoro avrebbe dovuto coinvolgere, diversamente da quanto avvenuto, non solo i lavoratori della stessa bensì tutti i lavoratori dell’unico complesso aziendale risultante dalla integrazione delle due società.

Fondo Fon.Te: nuovo Statuto

Da aprile 2022 è in vigore il nuovo Statuto del Fondo Fon.Te. di pensione complementare per i dipendenti da aziende del Terziario (Commercio, Turismo e Servizi).

Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché i lavoratori apprendisti ai quali si applica il CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo, il CCNL delle imprese di Viaggio e Turismo, il CCNL Pubblici Esercizi – Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, stipulati da Confcommercio Imprese per l’Italia e dalle rispettive Federazioni di Categoria unitamente a FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS.
Destinatari del Fondo sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato, secondo le previsioni dei CCNL applicati ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.
Al Fondo possono essere associati i lavoratori di settori affini i cui contratti nazionali siano stipulati da Filcams, Fisascat e Uiltucs e/o dalla sola Confcommercio Imprese per l’Italia. L’adesione al Fondo di tali lavoratori deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore ovvero tra la Confcommercio Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali di settore, con particolare riferimento alla contribuzione dovuta, alla sua decorrenza ed ai tempi di adesione.
Sono altresì destinatari del Fondo.:
a) i liberi professionisti, i lavoratori autonomi – ivi inclusi i titolari delle imprese individuali ed i familiari partecipanti alle imprese familiari – che siano associati ad una delle suddette Parti Istitutive.
b) i liberi professionisti, i lavoratori autonomi – ivi inclusi i titolari delle imprese individuali ed i familiari partecipanti alle imprese familiari – che abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente, con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei contratti di cui sopra.
Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

Firmato il rinnovo contrattuale del CCNL Turismo Anpit – Cisal



Sottoscritto il rinnovo CCNL del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi


Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL abbia decorrenza dal 1° maggio 2022, con validità fino al 30 aprile 2025 e concordano che la nuova Classificazione del Personale del rinnovando CCNL comprenderà anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.
I Livelli, per uniformità logica e sostanziale, saranno così sostituti:













































Previgente CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, fino al 30/4/2022

Nuovo CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, dal 1/5/2022

Non previsto Dirigente
Quadro A1 Quadro
Direttivo A2 Direttivo A1
Direttivo A3 Direttivo A2
B1 B1
Non previsto Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1.a Categoria Operatore di Vendita di 1.a Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2.a Categoria Operatore di Vendita di 2.a Categoria
G2 C2
Operatore di Vendita di 3.a Categoria Operatore di Vendita di 3.a Categoria
D1 D1
D2 D2


Nel testo integrale del CCNL, le Parti pubblicheranno la Classificazione estesa di tutti i Livelli d’inquadramento, comprensiva di Declaratorie, Profili ed Esemplificazioni, conformi all’E.Q.F.
Pertanto, viene previsto un aumento retributivo a partire dal 1° Maggio 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 160,80 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.
Pertanto, dal 1° maggio 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 15 settembre 2020.

























































Livello

Dal 1/05/2022

Dal 1/01/2023

Dal 1/01/2024

Dal 1/01/2025

Quadro (ex Quadro A1) 92,00 46,00 46,00 92,00
A1 (ex A2) 80,00 40,00 40,00 80,00
A2 (ex A3) 70,00 35,00 35,00 70,00
B1 64,00 32,00 32,00 64,00
B2 58,00 29,00 29,00 58,00
C1 53,60 26,80 26,80 53,60
C2 48,80 24,40 24,40 48,80
D1 44,80 22,40 22,40 44,80
D2 40,00 20,00 20,00 40,00


P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale


































































Livello

P.B.N.C.M. 30/4/2022

P.B.N.C.M. 1/5/2022

P.B.N.C.M. 1/1/2023

P.B.N.C.M. 1/1/2024

P.B.N.C.M. 1/1/2025

Quadro (ex Quadro A1) 2.252,90 2.344,90 2.390,90 2.436,90 2.528,90
A1 (ex A2) 1.959,04 2.039,04 2.079,04 2.119,04 2.199,04
A2 (ex A3) 1.714,16 1.784,16 1.819,16 1.854,16 1.924,16
B1 1.567,23 1.631,23 1.663,23 1.695,23 1.759,23
B2 1.420,30 1.478,30 1.507,30 1.536,30 1.594,30
C1 1.273,38 1.326,98 1.353,78 1.380,58 1.434,18
C2 1,175,42 1.224,22 1.248,62 1.273,02 1.321,82
D1 1.077,47 1.122,27 1.144,67 1.167,07 1.211,87
D2 979,52 1.019,52 1.039,52 1.059,52 1.099,52


Il testo integrale del CGNL comprenderà le Tabelle retributive per ciascun livello d’inquadramento (comprensive dell’Elemento Perequatine Mensile Regionale e dell’Indennità di Mancata Contrattazione), inclusa la nuova Categoria dei Dirigenti e gli Operatori di Vendita.


Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne
Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un’apposita Indennità oraria per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio. La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.


Welfare Contrattuale
Le Parti hanno concordano l’introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella












Livello

Dall’anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando

Dirigente € 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) € 480,00/anno, in quote mensili di € 40
B1, B2, C1, C2 eD1, D2 Operatori di Vendita € 240,00/anno, in quote mensili di € 20


Previdenza Complementare
Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, condividono l’importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo Complementare di Previdenza Complementare da costituire.
Ciò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R, maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.
Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.

Datore di lavoro e Rspp: la necessaria distinzione dei ruoli


3 mag 2022 Il ruolo del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello del datore, onde evitare la confusione di posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani differenti. Da ciò discende che la confusione di tali ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, e non costituisce esimente (Cassazione, sentenza 29 aprile 2022, n. 16562).


La Corte di appello territoriale confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti del datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo aggravato, per avere, nella qualità di legale rappresentante, di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, causato la morte dell’operaio incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale.


Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso con il quale contestava la qualifica di datore di lavoro attribuitagli nelle sentenze, in contrasto con quanto desumibile dalla delibera del consiglio di amministrazione che invece attribuiva allo stesso solo compiti di ordinaria amministrazione.
Il ricorrente lamentava, inoltre, l’erronea concusione della Corte di appello che avrebbe ritenuto esistente la responsabilità dell’imputato anche per il ruolo causale del mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; obbligo che, in assenza della qualifica di datore di lavoro, non sarebbe spettato allo stesso.


La suprema Corte, rigettando il ricorso, ha in primo luogo evidenziato, con riguardo alla qualifica di datore di lavoro, che i giudici di merito avevano correttamente individuato nell’imputato, quale soggetto rappresentante legale della società, la figura del datore di lavoro, titolare anche dell’esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
La delibera richiamata dalla difesa, attribuendo all’imputato solo compiti di ordinaria amministrazione, non escluderebbe, difatti, implicitamente quello di curare la sicurezza dei lavoratori, dal momento che l’atto di nomina conferiva all’imputato la qualifica di amministratore delegato e di rappresentante legale della società, derivando da tanto, dunque, la maturazione in capo a questi  della qualifica di datore.
In particolare, sulla scorta della ricostruzione delle sentenze di merito, la qualifica di datore di lavoro è riconosciuta in capo all’imputato non solo quale amministratore delegato della società ma anche quale direttore di stabilimento con ampia capacità gestoria dell’intera azienda.
L’esercizio in concreto dei poteri organizzativi datoriali, nel caso concreto associati alla titolarità formale di vertice dell’impresa quale amministratore delegato e rappresentante legale, pongono in capo all’imputato la qualifica datoriale.
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che il fatto che l’imputato abbia impropriamente cumulato alla qualifica datoriale quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi anche di soggetto deputato alla elaborazione materiale della valutazione del rischio, contribuisce a costituire in capo al medesimo soggetto il complesso di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia, di adempimenti datoriali.
Infatti, sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, da luogo alla concentrazione in capo al medesimo soggetto di tutti gli oneri in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.
Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p., al contrario, come posto in evidenza dalla Corte, deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, per evitare che si incrocino posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo.
La Corte ha evidenziato, altresì, che dalla piena qualifica datoriale, riconosciuta in capo all’imputato, discende che l’omessa completa ed esauriente valutazione del rischio connesso all’impianto presso il quale operava la vittima rientrava pienamente nei compiti dello stesso. Ciò, sia come soggetto titolare del servizio di prevenzione e protezione, sia come soggetto apicale con poteri decisionali e organizzativi su tutta l’attività produttiva. Nella qualità di titolare del ruolo datoriale l’imputato, in particolare, avrebbe dovuto tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi anche con la mansione cui era addetto il lavoratore infortunato in relazione all’uso del macchinario che lo ha travolto.
Proprio dalla duplice qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di datore di lavoro, difatti, deriva il compito in capo alla medesima persona di valutare, elaborare, prevenire e gestire il rischio, ivi compreso l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio che inoltre è compito indelegabile del datore di lavoro.

Quote associative 2022 Fondo Arco

Con Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Arco tenuta il 27/4/2022, sono state approvate quote associative per il 2022.

Sono state approvate le seguenti quote associative per il 2022 al Fondo Pensione Arco dei lavoratori dipendenti dell’industria e piccola media impresa dei settori: Legno, sughero, mobile, arredamento, Boschivi/forestali; Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei; Maniglie ed accessori per mobili.

a. per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno, per gli Associati con la sola destinazione del TFR: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione; nel 2021 è stata mediamente di 23,10 euro);
b. per gli Associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno o che effettuano solo versamenti volontari, per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e per gli Associati che hanno convertito la posizione in RITA: 14 euro (2021: 12 euro);
c. per i lavoratori che aderiranno tacitamente al Fondo: non sarà prelevata la quota di iscrizione, ma la quota associativa sarà pari a quella versata dai soci con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione);
d. per gli iscritti contrattuali: 6,00 euro (invariata rispetto al 2021).


 

Trasporto merci – Contribuzione al Fondo Sanilog: scadenza dei versamenti

SANILOG, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, ricorda la scadenza di pagamento del 16/5/2022: versamento dell’integrazione contributiva per il 1° semestre 2022 e della contribuzione per il 2° semestre 2022.

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa SANILOG – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – con circolare n. 4/2022, ricorda che entro e non oltre il 16 maggio p.v. le aziende dovranno versare:


– sia l’aumento della contribuzione aziendale dovuta per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, pari a € 15 per ogni dipendente presente nella distinta semestrale del 1 semestre 2022,


– sia la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022, pari ad € 75 per ogni dipendente in forza alla data del 30 aprile 2022.


“Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo dei due versamenti, a partire dal 2 maggio 2022 saranno disponibili online, nell’area riservata aziendale, le due distinte relative al:


– I semestre 2022, con l’aumento di 15 euro della quota semestrale dovuta che passerà da € 60 ad € 75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre, anche per quelli cessati all’interno del semestre in corso, i quali rimarranno in copertura (come da art. 9, comma 7 del Regolamento) usufruendo del nuovo piano sanitario, fino al 30 giugno p.v..


– II semestre 2022, con l’importo semestrale aggiornato di €75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre.


Il versamento delle due contribuzioni dovrà avvenire tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.”

Prestazioni autonome occasionali: maxisanzione in caso di mancata comunicazione


3 magg 2022 La maxi-sanzione può trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, sempreché la prestazione sia assimilabile al rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, se previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.


L’assolvimento di uno o più dei predetti obblighi, anche in assenza di comunicazione preventiva, comporta la semplice riqualificazione del rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi nonché con la eventuale adozione della diffida accertativa per la tutela della posizione retributiva del lavoratore.
In mancanza della comunicazione preventiva, è sempre esclusa l’applicazione della maxisanzione ricorrendo invece la sola riqualificazione del rapporto.


Con riferimento alle prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, adibiti nel settore dell’edilizia alle attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore e simili, per le quali sussistono i requisiti della subordinazione non sono soggette a maxisanzione per lavoro “nero” ma all’impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro.
In questa ipotesi, oltre ai recuperi contributivi a carico del committente, sono applicate le sanzioni amministrative per mancata consegna della dichiarazione di assunzione, l’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le omesse registrazioni sul LUL, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non soggetto “a priori” a registrazioni sul libro unico del committente. Inoltre, andranno applicate anche le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria.
Qualora il lavoratore risulti iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per un’attività estranea al settore dell’edilizia, non potendosi inquadrare il fenomeno nell’ambito di una riqualificazione, viene applicata, oltre alle sanzioni in materia di salute e sicurezza, anche la maxisanzione per lavoro “nero”, con esclusione, prevista dalla norma, delle sanzioni amministrative sopra richiamate, in materia di dichiarazione di assunzione, comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.
Tale ultimo principio viene applicato anche a settori diversi dall’edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane venga impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un’attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione (Inl, nota 19 aprile 2022, n. 856).